Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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(ricettazione), per evitare che in casi complessi il termine di prescrizione unico di 4 anni vada a favore degli imputati.
È opportuno considerare che la legge sulle dogane e la legge sull’imposizione della birra estendono ugualmente il termine di prescrizione dell’articolo 11 capoverso 2 DPA alle contravvenzioni.
9.2.11 Capitolo 11: Misure amministrative
Art. 55
Siccome le condizioni legate al diritto di produrre, di importare, di esercitare il commercio, di utilizzare alcol esente da imposta o di gestire un deposito fiscale sono state largamente allentate nella presente legge, è opportuno introdurre una disposizione che preveda misure amministrative intese a vietare durante un tempo limitato l’esercizio di questi diritti in caso di infrazione grave o in recidiva alla legge nell'arco di 5 anni o in caso di insolvenza manifesta.
Queste misure amministrative sono volte a garantire che i titolari di questi diritti rispettino le prescrizioni relative al loro esercizio o che si possa impedire loro di esercitarli nel caso di manifesta insolvenza e qualora non siano più in grado di pagare le relative fatture.
Queste misure amministrative sono pronunciate tramite decisione amministrativa, senza pregiudizio a riguardo delle sanzioni penali previste per le relative infrazioni. Esse devono rispettare il principio della proporzionalità. Il principio della proporzionalità esige che una misura restrittiva sia idonea per produrre il risultato auspicato (principio di idoneità) e che quest'ultimo non possa essere raggiunto da una misura meno incisiva (principio della necessità); inoltre, vieta qualsiasi limitazione che vada oltre allo scopo prefisso e esige un rapporto ragionevole tra quest’ultimo e gli interessi pubblici o privati compromessi (DTF 131 II 110, cons. 7.1, pag. 123).
9.2.12 Capitolo 12: Esecuzione
Art. 56
Se non viene soddisfatto spontaneamente, il credito dell’autorità competente diventa esigibile al pari delle pretese private, ossia mediante esecuzione. L’esecuzione è prevista per tutti i crediti che hanno per oggetto una somma di denaro e la prestazione di garanzie. Nel diritto sull’alcol si procede quindi all’esecuzione qualora il credito dovuto non venga pagato spontaneamente o una delle prestazioni di garanzia imposte al debitore non venga fornita spontaneamente, purché il credito non sia garantito da un pegno fiscale o quest’ultimo sia insufficiente. L’esecuzione forzata di crediti si prosegue sempre in via di pignoramento (art. 42 LEF). L’esecuzione in via di realizzazione del pegno non è applicata ai crediti, in quanto la realizzazione di pegni è oggetto di un procedimento esecutivo proprio ai sensi dell’articolo 31. L’esecuzione in via di fallimento è esclusa per tributi pubblici conformemente all’articolo 43 LEF. Tuttavia, ciò non impedisce che un credito possa essere fatto valere nell’ambito del fallimento dichiarato nei confronti di un debitore o un fideiussore (cpv. 2). L’autorità competente può infatti far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. Un oggetto confiscato come pegno fiscale non deve necessariamente essere compreso nella massa del