Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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all’attuale situazione di mercato.36 Inoltre il controllo da parte dei Cantoni deve fare i conti con limiti di personale.

Anche nel caso del vino, e in particolar modo della birra si può constatare la tendenza a offerte a prezzi eccessivamente scontati: attualmente è possibile acquistare 1 litro di vino (11 % del volume) al prezzo di 1.95 franchi e 0,5 litri di birra (5,4 % del volume) al prezzo di 60 centesimi.

I potenziali acquirenti di tutte le bevande alcoliche a prezzi eccessivamente scontati sono in particolare i giovani e i grandi consumatori di alcol.

Secondo il Consiglio federale, nell’ottica della politica di protezione della salute i prezzi eccessivamente scontati creano in incentivo indesiderato a consumare bevande alcoliche e minimizzano i rischi legati a un consumo problematico di alcol. Pertanto esso ritiene che il contenimento mirato dei prezzi eccessivamente scontati sia un obiettivo importante da conseguire nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool.

Quali possibili misure sono state considerate:

- l’aumento dell’imposta sulle bevande spiritose;

- l’introduzione di una tassa d'incentivazione basata sul prezzo o sul contenuto alcolico; 37

- l’introduzione di un prezzo minimo.

Un’analisi di queste misure, tuttavia, non ha dato risultati convincenti:

Un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose causerebbe un rincaro generale delle bevande spiritose, per cui il Consiglio federale non ritiene ve ne sia attualmente il motivo. Inoltre, questa misura distorce la concorrenza, perché ha come oggetto soltanto un prodotto alcolico. Anche la tassa d'incentivazione basata sull’alcol comporterebbe un aumento generale. Non sarebbero interessate soltanto le bevande spiritose, ma anche la birra e il vino. Il Consiglio federale respinge questa misura per gli stessi motivi addotti nel caso di un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose: esso ritiene che non vi sia alcun motivo per un aumento generale del prezzo delle bevande alcoliche. Questa forma di tassa d'incentivazione non distorcerebbe tuttavia la concorrenza, come nel caso fossero interessate tutte le bevande alcoliche, ma – a seconda della struttura – causerebbe d'altro canto notevoli oneri amministrativi supplementari. Di principio non sussistono riserve di natura legale né rispetto alla tassa d'incentivazione basata sull’alcol né rispetto all’aumento dell’imposta sulle bevande spiritose.

Diverso è il caso delle misure che mirano a vietare le offerte a prezzi eccessivamente scontati come le imposte incentive basate sul prezzo e i prezzi minimi. Essi distorcono notevolmente la concorrenza, creando – come nel caso del prezzo minimo – un incentivo indesiderato ad aumentare l’offerta nella fascia più bassa di prezzo a

36 Un promemoria del 2002 dedicato ai prezzi che coprono i costi sottolinea che il divieto di vendita sottocosto è violato se i prezzi sono inferiori al prezzo di acquisto o di produzione, a tutti i contributi fiscali, ai costi di trasporto, ad altre spese e alla quota di spese generali dell'impresa venditrice corrispondente al 7 % del prezzo di costo (almeno fr. 1.-- per ogni litro di merce pronta per il consumo).

37 Questa tassa d'incentivazione fa riferimento al singolo tenore alcolico. Essa diminuisce nel caso di un basso tenore alcolico e aumenta nel caso di un elevato tenore alcolico.