Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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scapito di quella della fascia più alta38 o – come si verificherebbe nel caso di un’imposta degressiva d’incentivazione39 – porterebbero a un’inversione della struttura del prezzo. Inoltre, queste misure indirettamente rappresentano una forma di imposizione discriminatoria, che secondo l’articolo 18 degli Accordi di libero scambio tra la Svizzera e l’UE è vietata.40 L’imposizione di un prezzo minimo costituisce un intervento costituzionalmente inammissibile nella formazione dei prezzi.41 Le imposte incentive in particolare – a seconda dello scenario su cui si basano42 – causano poi un considerevole onere amministrativo e possono determinare per la Confederazione e i Cantoni – a partire da un determinato importo – consistenti minori entrate dell’imposta al consumo su bevande spiritose e birra.
Il Consiglio federale sottolinea inoltre il fatto che, secondo lo studio LINK, solo importanti aumenti di prezzo delle offerte eccessivamente scontate determinano tangibili cambiamenti nel comportamento.43 Tuttavia il Governo ritiene inopportuno intervenire in questo contesto, tanto più che il rischio di produzione illegale, di contrabbando e importazione nel traffico turistico aumenterebbe notevolmente. Tutte queste ragioni inducono il Consiglio federale a rinunciare a queste misure nella lotta contro i prezzi eccessivamente scontati.
Per poter tuttavia contrastare le offerte a prezzi chiaramente scontati per indurre all’acquisto o al consumo, il divieto di prezzi di vendita che non coprono i costi, attualmente in vigore per le bevande spiritose, deve essere adeguato all’attuale
38Soprattutto l'introduzione di prezzi minimi potrebbe comportare un aumento dell’offerta
di marche proprie a prezzi economici da parte dei commercianti per godere dei margini aumentati su base legislativa.
39La tassa degressiva d’incentivazione è data se, ad esempio, per le bevande spiritose è
prelevata un'imposta di fr. 5.- su un prezzo di vendita compreso tra fr. 10.- e 20.-, e un'imposta di fr. 2.- su un prezzo di vendita superiore a fr. 20.- e fino a fr. 30.-.
40Queste misure sono rivolte alle bevande alcoliche della fascia di prezzo più bassa, che
sono prevalentemente importate, mentre gli alcolici svizzeri appartengono prevalentemente alle fasce di prezzo più alte, cosicché le imposte gravano soprattutto prodotti importati. Cfr. Epinay/Pirker 2009.
41Epiney/Metz 2009
42Se la tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico fosse riscossa contemporanea-
mente all'imposta di consumo, si potrebbe eventualmente ridurre l’onere amministrativo. Questa ipotesi si basa sull’idea che si possa riscuotere e controllare la tassa d'incentivazione nel quadro delle attuali strutture. Occorre però riflettere sul fatto che l’imposta di consumo esiste unicamente per le bevande spiritose e la birra, ma non per il vino. Inoltre l’imposta di consumo sulle bevande spiritose e quella sulla birra sono per molti aspetti differenti: mentre l’imposta sulle bevande spiritose è calcolata sulla base del tenore alcolico in percentuale del volume, l’imposta sulla birra si basa sul tenore di mosto iniziale (cfr. art. 10 legge sull’imposizione della birra). Inoltre l’imposta sulla birra non sorge al momento della produzione, come avviene nel caso dell’imposta sulle bevande spiritose, ma nel momento in cui la birra abbandona lo stabilimento di produzione o è utilizzata per il consumo nello stabilimento di fabbricazione (cfr. art. 4 lett. a legge sull’imposizione della birra). Nel caso di una tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico riscossa al momento della produzione, dovrebbero essere integrate le strutture di riscossione e di controllo per la birra, mentre per il vino dovrebbero essere create nuove strutture di riscossione e di controllo.
Inoltre, una tassa d'incentivazione basata sul contenuto alcolico riscossa al momento dell’importazione, rispettivamente della produzione in Svizzera offre solo una garanzia limitata di una corrispondente maggiorazione del prezzo finale. Essa comporta poi un generale aumento dei prezzi di tutte le bevande alcoliche e non si limita alle offerte a prezzi eccessivamente scontati.
43Vedi sopra n. 2.1.5