Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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non avrebbero dovuto servire da prodotti sostitutivi alle bevande spiritose. Questa disposizione è stata trasposta nella legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate. In seguito agli accordi commerciali (GATT) questo limite fu portato nella prassi al 15 per cento del volume. Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 4 ottobre 1996 il limite del 15 per cento del volume è stato fissato nella legge. In seguito all’evoluzione prodottasi nel settore della viticoltura e dell’enologia da alcuni anni a questa parte vengono prodotti vini che hanno un tenore alcolico naturale superiore al 15 per cento del volume. Questo è dovuto segnatamente all’elevato tenore di zucchero di molte varietà di uva e all’impiego di nuove colture di lieviti per la fermentazione del vino, che fanno in modo che lo zucchero contenuto nel mosto d’uva possa essere trasformato completamente in alcol.
Nell’ambito della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, la legge sull’alcool è modificata in modo che vini naturali ottenuti da uve fresche siano tassati unicamente se il loro tenore alcolico è superiore al 18 per cento del volume. Per ragioni pratiche in futuro non s'intendono più assoggettare alla legge sull’alcool tutte le bevande alcoliche il cui tenore alcolico non supera il 18 per cento del volume ottenute e esclusivamente mediante fermentazione (come ad es. i vini ottenuti dalla frutta, dalle bacche e da altre materie prime). A partire da un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume si deve presumere che il prodotto sia stato addizionato con alcol distillato. In particolare se il distillato addizionato proviene dalle stesse materie prime del prodotto fermentato, l’addizione non è più comprovabile. È pertanto giustificato sottoporre alla legge sull’imposizione delle bevande spiritose i prodotti che superano questa gradazione alcolica.
Lettera d ed e: la definizione di commercio all’ingrosso è identica a quella contenuta nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose (art. 3 lett. e); essa corrisponde essenzialmente a quella del diritto vigente. Da un lato è stata adeguata alla terminologia moderna, dall’altro per motivi sistematici è stata spostata dall’attuale quinta sezione (Commercio di bevande distillate destinate al consumo) nelle definizioni. La differenziazione tra commercio all’ingrosso e al minuto è stata introdotta nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool nel 1978. In futuro il commercio al minuto sarà indicato come «commercio al dettaglio» che ora viene definito nella legge sull’alcol. Anche questa definizione corrisponde essenzialmente a quella del diritto vigente. Il commercio al dettaglio concerne pertanto la consegna e la mediazione ai consumatori di bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c. Sono autorizzati i regali ad una cerchia determinata e limitata di persone, come ad esempio i regali personali o alla clientela.
Lettera f: i test d’acquisto sono acquisti fittizi effettuati a scopo di controllo da giovani, incaricati da privati o dalle autorità, che cercano di acquistare bevande alcoliche che non potrebbero essere loro vendute a causa dei limiti d’età stabiliti dalla legge.