Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

di trasporto (lett. b). È anche proibita ogni forma di pubblicità nei prodotti della stampa e in altre pubblicazioni nonché nei media e sui supporti mediatici destinati principalmente a minorenni. Questo divieto comprende anche tutti i media elettronici, vale a dire, oltre alla radio e alla televisione, anche la pubblicità su internet o tramite telefono cellulare (lett. c).

Nell’ambito delle discussioni sul programma comunitario MEDIA (2007 - 2013), il Consiglio federale ha proposto al Parlamento una liberalizzazione completa della pubblicità per il vino e la birra per tutte le emittenti televisive in Svizzera. Questa soluzione ha il vantaggio di garantire l'uguaglianza di trattamento tra emittenti svizzere e straniere. La LRTV rivista è entrata in vigore il 1o febbraio 2010. Rimane invece vietata la pubblicità di bevande spiritose e di etanolo destinato al consumo alla radio e alla televisione. Il relativo divieto di pubblicità deve essere pertanto mantenuto (lett. d; vedi n. 2.1.4 nota a pag. 11).

Capoverso 5: questo capoverso disciplina i luoghi e le forme in cui non può essere effettuata la pubblicità di bevande spiritose (limitazioni locali). Come già previsto nella legge sull’alcool vigente, sono previsti divieti di pubblicità in e su edifici o parti di edifici destinati ad uso pubblico, come pure nella loro area. In tal modo lo Stato dichiara chiaramente di considerare gli interessi legati alla politica di protezione della salute più importanti rispetto a quelli legati al conseguimento di entrate fiscali (lett. a). Inoltre la pubblicità è vietata su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive (lett. b). Infine, per tutelare i giovani deve essere applicato un divieto generale di pubblicità nei luoghi frequentati principalmente da minorenni (ad es. luoghi d’incontro per adolescenti, discoteche per fanciulli e adolescenti) nonché in occasione di manifestazioni culturali e sportive cui partecipano principalmente minorenni (lett. c).

Capoverso 6: I Cantoni sono competenti per l’emanazione di prescrizioni più severe in materia di affissione. Già oggi diversi Cantoni prevedono prescrizioni che vanno oltre le disposizioni federali. In quest’ottica i Cantoni di Berna e Basilea-Città vietano l’affissione di pubblicità per tutte le bevande alcoliche sul suolo pubblico e su proprietà private che possono essere viste dal suolo pubblico, mentre altri Cantoni come quello di Ginevra, Vaud, Basilea-Campagna, Turgovia e Grigioni limitano tali divieti secondo il tenore alcolico e le proprietà di determinate bevande alcoliche.

Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche

Queste disposizioni sulla pubblicità per le altre bevande alcoliche sono destinate principalmente alla tutela dei fanciulli e degli adolescenti e pertanto si basano sulle norme previste nella vigente legislazione sulle derrate alimentari tese alla tutela della gioventù.

Capoverso 1: rispetto alla legislazione sulle derrate alimentari vigente, la pubblicità non è limitata. Lo è soltanto quella che incoraggia i minorenni a bere bevande alcoliche. Inoltre essa non può mostrare minorenni che bevono, né utilizzare nella pubblicità minorenni che incoraggiano a bere.

Capoverso 2: per quanto riguarda il supporto pubblicitario è vietata qualsiasi pubblicità su oggetti d’uso destinati principalmente a minorenni. Vi rientrano, ad esempio, l’abbigliamento per fanciulli, i giocattoli, il materiale scolastico ecc. (lett. a).