Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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7.2.2 Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori
Sezione 1: Pubblicità
Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose
Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 19 dicembre 1980 (RU 1982 694 700; FF 1979 I 53) sono state inserite nella legge disposizioni secondo cui la pubblicità per le bevande distillate tramite parole, immagini o suoni può contenere soltanto indicazioni e rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà. Con questa regolamentazione si dovrebbe evitare che sia attribuita una speciale attrazione alle bevande spiritose o al piacere del loro consumo. Il pubblico non deve essere indotto ad associazioni di idee che stabiliscono un nesso tra le bevande distillate o il loro consumo e beni materiali o valori ideali. Dovrebbero pure essere vietate illustrazioni d’analoga natura poste sullo sfondo, che associano l’alcol a paesaggi di montagna, alle onde del mare, ad automobili o altri «status symbol». In questo contesto si parla oggi di pubblicità «lifestyle».
Capoversi 1 e 2: sulla base delle esperienze fatte con il testo della legge vigente, formulato in modo piuttosto astratto (art. 42b cpv. 1) e sulla base della prassi della Regìa federale degli alcool come pure della giurisprudenza in questo settore, nell’avamprogetto le disposizioni sulla pubblicità sono redatte in modo più concreto. Continua a essere vietata la rappresentazione di situazioni di consumo o di pubblicità, che intende trasmettere una particolare gioia di vivere. Anche in futuro la pubblicità deve quindi proporre riferimenti oggettivi al prodotto e alle sue caratteristiche. Tuttavia, sarà possibile realizzare pubblicità in modo più decorativo e ad esempio anche rappresentare un oggetto che non ha una connessione diretta con il prodotto pubblicizzato. Sarebbe ad esempio ipotizzabile la rappresentazione del sole, di una stella o di una conchiglia per valorizzare, ad esempio, l’attualità di un prodotto in una determinata stagione. La rappresentazione di «status symbol» come chiavi di automobili di lusso, una mazza da golf eccetera rimane proibita. Infine, la pubblicità non può incoraggiare a bere. Tuttavia, con la nuova regolamentazione i pubblicitari hanno maggiori possibilità creative.
Capoverso 3: viene mantenuto il divieto di fare confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze, poiché per motivi di politica sanitaria non è auspicabile che i consumatori siano indotti al consumo di bevande spiritose. Inoltre, si deve impedire che queste ultime vengano utilizzate per attirare i consumatori in un determinato esercizio commerciale (la cosiddetta politica delle offerte civetta). Perciò sono vietati ad esempio l’annuncio di promozioni nel caso delle bevande spiritose, il richiamo a riduzioni di prezzo limitate nel tempo (ad es. promozioni settimanali), la pubblicità di offerte speciali spesso riferita a quantità di merci che sono in assortimento o sono disponibili soltanto per un determinato periodo di tempo.
Capoverso 4: questo capoverso regola le limitazioni della pubblicità dal punto di vista del supporto pubblicitario. Così nella nuova legge viene ripreso il divieto di pubblicità su oggetti d’uso che non contengono bevande spiritose oppure non hanno una connessione con questi ultimi (lett. a). In questo modo si limita la presenza generale dell’alcol e della relativa pubblicità nella vita di ogni giorno. Inoltre, come già previsto nella legislazione vigente, la pubblicità è vietata in e su mezzi pubblici