Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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È inoltre vietata la pubblicità su carta stampata o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a minorenni. Il divieto comprende anche tutti i media elettronici, vale a dire, oltre alla radio e alla televisione, anche la pubblicità su internet o sul telefono cellulare (lett. b).
Per proteggere i giovani deve essere applicato un divieto generale di pubblicità nei luoghi frequentati principalmente da minorenni (ad es. luoghi d’incontro per adolescenti, discoteche per adolescenti e fanciulli), nonché nell’ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente minorenni.
Capoverso 3: Per quanto riguarda la competenza dei Cantoni ad emanare ulteriori disposizioni, si rimanda alle spiegazioni contenute a riguardo dell’articolo 3 capoverso 6.
Sezione 2: Consegna ai consumatori
Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio
L’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione costituisce la base delle disposizioni che regolano la consegna di bevande alcoliche dal punto di vista della politica di protezione della salute.49Con l’articolo 4 della presente legge la Confederazione dichiara di voler limitare appositamente la propria competenza in materia di regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche a quelle misure necessarie dal punto di vista della politica di protezione della salute. Ai Cantoni rimangono pertanto competenze di regolamentazione molto ampie nel settore delle bevande alcoliche. Ciò corrisponde al diritto attualmente in vigore.
La Confederazione prescrive che il commercio di tutte le bevande alcoliche necessita di un’autorizzazione cantonale. Solo in tal modo si garantisce che le autorità cantonali conoscano i punti vendita, dato che questa è una condizione per un’efficace esecuzione della legge. Le aziende che sono assoggettate al controllo del commercio dei vini e che operano esclusivamente in questo settore non necessitano, invece, di alcuna autorizzazione supplementare per il commercio al dettaglio. Con questa soluzione due terzi di quasi 2900 aziende, assoggettate al controllo del commercio dei vini, non sono subordinate all’obbligo di autorizzazione secondo la legge sull’alcool. In questo modo, per queste aziende si può evitare un onere amministrativo supplementare.
Tuttavia, nella nuova legislazione si rinuncia a subordinare la concessione dell’autorizzazione all’obbligo di pagare un emolumento. In futuro i Cantoni dovranno decidere se intendono riscuotere una tassa per il commercio al dettaglio. Tuttavia, le autorizzazioni devono essere rilasciate con una procedura semplificata. La legge del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante50contiene già una disposizione simile.
49 RS 101
50 RS 943.1