Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 6 Commercio al dettaglio
La vigente legge sull’alcool (art. 41 cpv. 1 lett. a – d) impone numerose limitazioni e divieti al commercio, che oggi sono ritenuti superati. Tra di essi si annoverano, ad esempio, il divieto del commercio ambulante, della vendita di porta in porta o di ordinazioni collettive. Si intende però sopprimere anche il divieto di vendita di bevande spiritose nelle vie e nelle piazze accessibili a tutti, che finora ha impedito che i produttori potessero vendere le loro bevande spiritose nei mercati settimanali e nei mercati contadini.
Il divieto di vendita di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici accessibili a tutti deve essere mantenuto in particolare per tutelare gli adolescenti. La nozione «accessibili a tutti» è stata tuttavia sostituita da quella «non sorvegliati». La nuova formulazione sottolinea l’importanza data alla protezione della gioventù in questa disposizione, volta ad impedire che fanciulli ed adolescenti, senza alcuna sorveglianza, possano entrare in possesso di bevande alcoliche. Anche il divieto di consegna a titolo gratuito rimane invariato, per contro in futuro saranno ammesse degustazioni gratuite, a condizione che sia presente personale adeguatamente qualificato. Questi divieti di commercio al dettaglio in futuro si applicheranno anche alla birra e al vino.
Il capoverso 2 prevede una deroga a favore del diritto cantonale e conferma il diritto costituzionale dei Cantoni a emanare, nell’interesse del benessere generale, altre disposizioni del commercio al dettaglio.
Art. 7 Concessione di agevolazioni
Capoverso 1: secondo il diritto attuale (art. 41 cpv. 1 lett. h) la concessione di agevolazioni nella vendita di bevande spiritose è già vietata. Nella mescita sono colpite, in particolar modo, le promozioni civetta, come ad esempio l’offerta di due prodotti al prezzo di uno, le serate a 5 franchi, eventi «all-inclusive», «ladies-night», «as much you can drink» ecc. Per ragioni di politica sanitaria tali offerte devono rimanere vietate anche dopo l’introduzione della nuova legislazione, poiché esse inducono le persone ad un ulteriore consumo di alcol. Per gli stessi motivi deve rimanere vietata la concessione di agevolazioni anche nel restante commercio al dettaglio. Contemporaneamente si deve impedire che la disposizione sui prezzi che coprono i costi sia elusa con la concessione di aggiunte e altre agevolazioni. Sono ammesse le agevolazioni usuali nel commercio, come ad esempio rimborsi e sconti nonché oggetti pubblicitari di poco valore.
Capoverso 2: estendere questa prescrizione a tutte le bevande alcoliche sarebbe eccessivo. Per ragioni di politica sanitaria è invece giustificato prevedere determinate limitazioni per determinati giorni della settimana e determinate ore del giorno in cui, per esperienza, si consuma molto alcol. Vietando simili offerte civetta il venerdì e il sabato tra le ore 21:00 e le 09:00 si evita di incoraggiare il consumo di bevande alcoliche a prezzi ribassati a tarda ora. Tuttavia la birra o un bicchiere di spumante dopo il lavoro continuano in questo ambito ad essere ammessi. Non sono interessate da questa disposizione gesti tipici di accoglienza quali quello di offrire gratuitamente una bevanda a un avventore abituale o quello di offrire un giro tra amici.
Contrariamente al capoverso 1, nel commercio al dettaglio continuerà ad essere ammessa la concessione di agevolazioni come ad esempio sconti, oggetti d’uso in omaggio (ad es. bicchieri, spuntini, foulard, berretti da baseball ecc.) per le restanti