Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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dispongono di scarsi mezzi economici, possano acquistare bevande alcoliche a prezzi economici. Tuttavia, come nella legge vigente, non si intende calcolare in dettaglio per ogni singolo caso fino a che punto la regolamentazione sulla copertura dei costi sia stata rispettata. Come criterio determinante vale l’impedimento di abusi. Pertanto in pratica un prezzo che supera nettamente i costi è considerato regolare, mentre sono perseguiti unicamente i prezzi realmente bassi.

Capoverso 2: con il trasferimento della competenza esecutiva dai Cantoni alla Confederazione il Consiglio federale intende definire criteri unitari per il calcolo dei prezzi che coprono i costi. Essi devono corrispondere ai fattori di calcolo applicati nell’economia. Per ragioni di semplificazione amministrativa, il Consiglio federale può prevedere una forfetizzazione del calcolo della quota delle spese generali.

Capoverso 3: per evitare che la disposizione sulla copertura dei costi sia elusa, nel calcolo si deve partire da prezzi di costo che siano realistici e usuali nel commercio all’ingrosso a monte, per cui sconti inusuali per il mercato o prezzi di liquidazione non possono essere considerati come prezzi di costo nel calcolo del prezzo che copre i costi.

Capoverso 4: alcune eccezioni alle disposizioni sui prezzi che coprono i costi, presenti nella legge vigente, devono essere previste anche nella legge sull’alcol. Ciò si applica segnatamente alle realizzazioni forzate e alle liquidazioni d’ufficio dell’eredità. Un commerciante può tuttavia anche versare in difficoltà economiche che lo costringono a liberarsi delle scorte di magazzino a prezzi che non coprono i costi o addirittura sottocosto. In questi casi, segnatamente in caso di cessazione dell’attività commerciale, l’autorità competente deve decidere in merito alla concessione di un’autorizzazione eccezionale.

Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche

Già oggi numerosi Cantoni dispongono di normative che impongono agli esercizi attivi nella ristorazione di offrire un numero ridotto di bevande analcoliche a un prezzo inferiore a quello di bevande alcoliche della stessa quantità (cosiddetto «articolo sullo sciroppo»). Nella nuova legge si intende introdurre una corrispondente disposizione a livello federale. Il Consiglio federale vuole che in tutta la Svizzera sia possibile bere bevande analcoliche a prezzo inferiore rispetto a quelle alcoliche. In pratica si constata ripetutamente che nel settore della ristorazione l’«articolo sullo sciroppo» è rispettato, ma le relative bevande non sono inserite nell’assortimento, vale a dire nella carta delle bibite. Affinché in futuro i consumatori siano meglio informati sull’offerta, le bevande analcoliche a prezzo economico devono essere inserite nell'offerta delle bevande secondo le stesse modalità. Ciò significa che queste, ad es. nella carta delle bevande o sulle lavagne con i prezzi, devono essere offerte alle stesse modalità delle altre bevande. Inoltre esse devono essere servite senza distinzioni, come ad esempio nel caso in cui fossero servite in bicchieri di carta o di plastica, mentre le altre bevande fossero servite ad arte in bicchieri di vetro e ai tavoli.