Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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7.2.3 Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol
Art. 12
Già in virtù della legge vigente la Confederazione ha sostenuto organizzazioni e istituzioni che, sul piano nazionale o intercantonale, si occupano del consumo problematico di alcol. Con la formula potestativa si sottolinea inoltre la volontarietà dei contributi. I contributi federali devono rappresentare un completamento coerente delle misure dei Cantoni, che in base all’esperienza si concentrano principalmente sui progetti cantonali. Per contro, con i contributi federali s'intendono sostenere progetti di organizzazioni attive a livello nazionale o intercantonale.
7.2.4 Capitolo 4: Centro di competenza
Art. 13
Nell’ambito della revisione parziale della legge sull’alcool del 19 dicembre 1980 è emerso sia in seno ai Cantoni sia – successivamente – in seno all’economia e ai privati interessati un notevole bisogno di informazioni e consulenza, in particolare nell’attuazione delle nuove disposizioni sul commercio. La Regìa federale degli alcool ha in seguito istituzionalizzato la propria attività di informazione e consulenza. Il cosiddetto Ufficio di coordinamento è attualmente un ufficio di riferimento all’interno della Regìa federale degli alcool, riconosciuto e spesso utilizzato da soggetti esterni, in particolare dall’economia. Con il termine «Centro di competenza» si vuole sottolineare che il concetto di prestazione di servizi sarà mantenuto.
Nella nuova legge, oltre ai Cantoni, anche gli Uffici federali, l’economia e le organizzazioni attive nella prevenzione sono definiti partner. Il Centro di competenza dovrà promuovere lo scambio vicendevole di informazioni e la cooperazione tra i partner menzionati e fornire loro consulenza in materia di applicazione del diritto. Per quanto riguarda la legislazione e le questioni giuridiche in materia di alcol il Centro di competenza può effettuare perizie a favore degli Uffici cantonali.
Appena sarà fatta chiarezza sui compiti futuri dello Stato in materia di politica dell’alcol nonché sulla ripartizione degli stessi tra Confederazione e Cantoni, dovrà essere affrontata la questione delle competenze all’interno della Confederazione. Attualmente un gruppo di lavoro interno alla Confederazione sta elaborando delle varianti in merito.
7.2.5 Capitolo 5: Crediti pecuniari
Art. 14 e 15: Esigibilità dei crediti pecuniari e termine di pagamento
I crediti pecuniari previsti dalla presente legge sono esigibili al momento della notifica della decisione. Il termine di pagamento di 30 giorni è applicabile a tutte le esazioni di credito delle autorità competenti.