Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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Art. 16 Interessi

Nella vigente legge sull’alcool manca una disposizione che regoli l’obbligo di pagamento degli interessi. Questa disposizione è attualmente prevista a livello di ordinanza. La nuova legge prevede che l’obbligo di pagamento degli interessi sia da parte dell’Amministrazione, sia da parte dei debitori debba essere disciplinato a livello di legge.

Il capoverso 3 consente al Dipartimento federale delle finanze di derogare in casi particolari al principio della riscossione degli interessi.

Come già previsto in altre leggi, anche la nuova legge dispone che il Dipartimento federale delle finanze stabilisca le aliquote d’interesse.

Art. 17 Prescrizione

La legge vigente non prevede disposizioni specifiche in materia di prescrizione dei crediti pecuniari. Nella nuova legge la prescrizione del diritto di tassare e del diritto di riscuotere crediti pecuniari è retto per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge sull’imposizione delle bevande spiritose53.

Come nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose, anche nella nuova legge sono esplicitamente menzionati, per ragioni di certezza del diritto, i termini di prescrizione assoluti e relativi, l’inizio della prescrizione e le ragioni per l’interruzione e la sospensione dei termini della stessa. Si rimanda pertanto alle spiegazioni degli articoli 25 e 26 della legge sull’imposizione delle bevande spiritose54.

Le pretese di risarcimento in virtù dell’articolo 71 del Codice penale svizzero (CP)55 si prescrivono dopo 10 anni, come tutte le pretese ordinarie di diritto pubblico (prescrizione del diritto di riscossione). Conformemente all’articolo 70 capoverso 3 CP, il diritto di confiscare o di ordinare la confisca si prescrive dopo 7 anni, a meno che l’infrazione considerata sia sottoposta a un termine di prescrizione più lungo.

La pretesa derivante da contributi ottenuti indebitamente sulla base di un’infrazione si prescrive dopo 10 anni, come tutte le pretese ordinarie di diritto pubblico (prescrizione del diritto di riscossione). La richiesta di risarcimento è sottoposta al termine di prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)56.

Art. 18 Proroga e condono

Questa disposizione consente la proroga o addirittura il condono delle pretese di risarcimento o di restituzione di contributi ottenuti indebitamente già cresciute in giudicato. Non vanno tuttavia riconosciuti soltanto motivi finanziari, ma anche motivi non direttamente legati al calcolo dei crediti. Ciò consente di valutare la situazione complessiva del debitore.

53 RS

54 RS

55 RS 311.0

56 RS 313.0