Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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seguenti dati: scopo, oggetto, competenza e organizzazione, accesso ed elaborazione nonché eventuali deroghe alle disposizioni dell’ordinanza.

Il capoverso 3 autorizza l’autorità incaricata dell’attuazione della legge sull’alcol a procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni.

L’autorità competente si avvale, nell’adempimento dei propri compiti, anche dei sistemi d’informazione di altre autorità federali (ad es. Ufficio federale di statistica, Ufficio federale dell’agricoltura, Ufficio federale della sanità pubblica) e cantonali, se le relative legislazioni lo prevedono. Essa può immettere i dati nelle corrispondenti banche dati che hanno una stretta relazione con l’adempimento dei suoi compiti. Essa può utilizzare questi dati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. L’accesso diretto ad altri sistemi d’informazione è consentito unicamente se è previsto dalle relative legislazioni.

Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

L’autorità incaricata dell’attuazione della presente legge può comunicare dati e accertamenti effettuati nell’esercizio della propria attività, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che le autorità richiedenti devono applicare. Essi comprendono segnatamente i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. Questi dati possono essere comunicati nel caso singolo alle competenti autorità federali, cantonali e comunali.

La legge non elenca in modo esaustivo le tipologie di dati che possono essere comunicati. Tra i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità rientrano, segnatamente, le indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali o di diritto penale amministrativo pendenti o conclusi, nonché provvedimenti e sanzioni amministrative, penali o di diritto penale amministrativo. È anche possibile effettuare comunicazioni in casi di sospetto. La combinazione di diversi dati può condurre alla creazione di profili della personalità.

Con il capoverso 3 il legislatore affida al Consiglio federale il mandato legislativo di esplicitare questo settore parziale del trattamento dei dati, in particolare della comunicazione di dati alle autorità svizzere.

Infine nel capoverso 4 si stabilisce che i dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto.

7.2.8 Capitolo 8: Rimedi giuridici

Art. 22

Secondo la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)60 le decisioni dell’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

60 RS 173.32