Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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7.2.6 Capitolo 6: Assistenza amministrativa

Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Le autorità incaricate dell’attuazione della presente legge e le altre autorità svizzere sono obbligate a prestarsi vicendevolmente assistenza amministrativa e a collaborare mutualmente. Le autorità svizzere comunicano alle autorità competenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della legge sull’alcol.

L’assistenza amministrativa comprende la trasmissione di dati e informazioni a diverse autorità amministrative svizzere – anche senza alcun carattere penale – necessari per adempiere un determinato compito. Con l’assistenza amministrativa si assicura in particolare la corretta esecuzione della legge sull’alcol e delle legislazioni ad essa connesse (come ad es. la legislazione sulle derrate alimentari nonché il diritto amministrativo e penale).

Se sulla base della presente disposizione sono state lecitamente fornite delle informazioni o la consultazione di atti a un’autorità svizzera, quest’ultima può disporre delle informazioni ottenute nell’ambito del segreto d’ufficio e dei principi costituzionali che reggono l’attività amministrativa. Lo stesso vale nel caso in cui l’autorità competente per l’attuazione della legge sull’alcol sia la destinataria di informazioni.

7.2.7 Capitolo 7: Protezione dei dati

Art. 20 Sistemi d’informazione

Nella presente disposizione sono stabiliti i principi per il trattamento di dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, e di profili della personalità da parte delle autorità competenti. Sono applicabili sussidiariamente la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati57 (LPD) nonché le disposizioni concernenti la protezione dei dati della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione58 (LOGA) e della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale59 (LPers).

Come già avviene, l’autorità cui è affidata l’attuazione della legge sull’alcol deve poter procurarsi ed elaborare i propri dati, anche in forma elettronica, e gestire le corrispondenti banche dati. In particolare, essa può gestire i relativi sistemi d’informazione per allestire analisi dei rischi, perseguire e giudicare reati, prestare in modo efficiente e rapido assistenza amministrativa e giudiziaria, eseguire tutte le procedure amministrative, allestire statistiche nonché svolgere e analizzare l’attività di controllo nell’ambito dell’alcol.

Il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni di esplicitazione dei criteri applicabili nel settore del trattamento dei dati. Per ogni singolo sistema di informazioni, a livello di ordinanza deve essere previsto, oltre alle disposizioni generali relative alla raccolta e al trattamento dei dati, anche un allegato che comprenda i

57RS 235.1

58 RS 172.010

59 RS 172.220.1