Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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(P4), USS (ANE1), economiesuisse (ANE2) e USAM (ANE4) appoggiano le ottimizzazioni proposte. Esprimono parere analogo l’Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) nonché Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), SSIC (ANC8), SBV (ANC9), IG DHS (ANC21), CHOCOSUISSE (ANC34), LBV (ACC5), ASMPP (OP1), fondationdépendences (OP15), Fondation O2 (OP17), SSPA

(OP20), Centre Patronal (AO3), Coop (PI4) e TFAG (PI5).

Anche l’USC (ANE5) accoglie favorevolmente le semplificazioni del sistema fiscale, ma richiama l’attenzione sul fatto che deve essere mantenuta la produzione nazionale.

Mentre la CDEP (-> CDS, C2) approva la semplificazione dell’imposizione e la riduzione del carico amministrativo, il PEV (P4) sottolinea che il privilegio dei 10 litri (cfr. art. 17 AP-LIBs) non sarebbe equiparabile a una soppressione, bensì a un’estensione del privilegio attuale.

Sono contrarie le associazioni ASF (ANC10), VELEDES (ANE16) e FSL (ANE23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BOV e BVBB), ASPU (AO4) e Hochstamm Suisse (AO5). Il loro parere contrario è dovuto in parte al privilegio dei 10 litri e in parte alla semplificazione dell’assoggettamento all’imposta.

3.4 Ulteriori osservazioni

Il Cantone di Svitto (C10) chiede che un prodotto possa essere considerato bevanda spiritosa svizzera se è stato fabbricato esclusivamente con materie prime nazionali. L’origine estera dovrebbe essere indicata in percentuale. Le richieste dell’ASF (ANC10), dei rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV), di ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) – che con I Verdi (P5) e la SBV (ANC9)

auspicano l’adozione di misure per aumentare la competitività nei confronti dell’estero – vanno nella stessa direzione. Fra l’altro, nella legge sull’agricoltura deve essere introdotta un’equiparazione di tutte le materie prime agricole e dei prodotti finali affinché anche le bevande spiritose beneficino delle misure di sostegno. Secondo l’AZO (ACC25), bisogna contrastare con misure complementari le conseguenze negative di vasta portata, dovute alla diminuzione della produzione nazionale di alcol.

In vista della liberalizzazione del mercato, economiesuisse (ANE2) e SSIC (ANC8) chiedono alla RFA e ad Alcosuisse di pubblicare il codice dei prodotti.

L’UDC (P2), AWMP (ANE3) e USAM (ANE4) esigono un esame critico nonché «lo snellimento e il ridimensionamento» dell’avamprogetto di legge.

3.5 Parere sui singoli articoli

Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni

Art. 2 Principi

I Cantoni di Zurigo (C3) e Appenzello Interno (C23) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (PO4), ISPMZ (OP11), SHV (OP32), FSP (OP35), ARPS (OP38), upi (AO12) e CFAL (CIC1) approvano il fatto che nel fissare l’aliquota d’imposta si sia tenuto conto delle considerazioni di politica sanitaria. Il Cantone di Basilea Campagna (C13) ritiene che nella determinazione dell’aliquota d’imposta i criteri di politica sanitaria siano condizioni indispensabili per il dualismo legislativo. Il Cantone di Soletta (C1) adduce un argomento analogo.

Il PS (P6) sottolinea che non è possibile prevedere la normazione del diritto fiscale senza tenere conto delle riflessioni di politica sanitaria.

Le organizzazioni FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FNA

(OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) chiedono di menzionare espli-