Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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Art. 7 Marche di riconoscimento
Il Cantone di Turgovia (C19) è del parere che questa disposizione ostacoli il libero commercio e che vada messa in discussione alla luce della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio. Se fosse mantenuta, questa disposizione dovrebbe essere introdotta anche nella legislazione sulle derrate alimentari in cui sono disciplinate ulteriori prescrizioni in materia di designazioni.
Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono il mantenimento delle marche di riconoscimento ai fini della sicurezza fiscale, nonostante ciò contraddica il principio del «Cassis de Dijon».
La SBV (ANC9) chiede che sull’etichetta si possa riportare anche il nome del distillatore che acquista o rivende bevande spiritose.
Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) dovrebbe essere possibile far figurare sull’etichetta i nomi di più importatori, anche se solo un importatore è responsabile dell’importazione in Svizzera.
La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sono contrarie alle marche di riconoscimento, poiché queste rincarerebbero inutilmente i prodotti importati contraddicendo inoltre il principio del «Cassis de Dijon».
Art. 8 Impegno d’impiego
Il PEV (P4) propone di completare l’impegno d’impiego con un obbligo di denaturazione qualora la merce esente da imposta sia utilizzata per uno scopo diverso da quello definito.
L’autorità competente dovrebbe stabilire nell’impegno d’impiego i particolari della denaturazione (vedi anche l’art. 18).
Per la SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) l’impegno d’impiego dovrebbe riferirsi in maniera specifica al commercio. Secondo la SSIC (ANC8) le imprese che utilizzano etanolo a scopi commerciali e le industrie farmaceutiche dovrebbero essere esplicitamente autorizzate a ottenere un impegno d’impiego. Inoltre, l’acquisizione di quantitativi fino a 20 litri esenti da imposta dovrebbe essere consentita anche senza l’impegno d’impiego. La SDV (ANC24) suggerisce di prevedere l’impegno d’impiego a partire da un quantitativo annuo di 10 litri.
Capitolo 3: Imposizione
Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale
Art. 9 Oggetto dell’imposta
CHOCOSUISSE (ANC34) accoglie positivamente il fatto che i prodotti con un tenore alcolico fino all’1,2 per cento del volume continuino a essere esonerati dall’imposta e che al riguardo si mantenga una parità di trattamento tra i prodotti fabbricati in Svizzeri e quelli importati.
L’associazione SESK (ANC36) chiede l’esenzione dall’imposta dei prodotti alimentari conformemente all’articolo 27 paragrafo 1 lettera f della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche per gli Stati dell’UE.