Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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citamente la protezione della salute pubblica quale motivo fondamentale per l’imposizione delle bevande spiritose e l’aliquota d’imposta quale strumento di prevenzione. REPER (OP39) esprime un parere analogo.

L’upi (AO12) e la CFAL (CIC1) evidenziano che nei confronti internazionali dovrebbe essere considerata l’imposizione fiscale complessiva. L’upi (AO12) chiede inoltre che nel fissare l’imposta sulle bevande spiritose si tenga pure conto della prevenzione degli infortuni.

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali

dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) auspicano che l’aliquota d’imposta sia valutata «esclusivamente» sulla base delle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. È invece di parere contrario il Cantone di Lucerna (C6) in considerazione della decima sull’alcol. L’AWMP (ANE3) e l’USAM (ANE4) esigono che ci si basi «in particolare» sulle aliquote d’imposta dei Paesi limitrofi. Secondo la SBV (ANC9), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) occorre «anche» tenere conto di queste aliquote. VELEDES (ANC16) adduce a sostegno del suo parere il principio della neutralità concorrenziale.

La città di Zurigo (CC5) vorrebbe che i due principi rilevanti per l’imposizione non venissero ancorati nell’articolo 2, bensì nel corrispondente capitolo della legge.

Art. 3 Definizioni

Il Cantone dei Grigioni (C9) chiede che il commercio al dettaglio venga definito come «ogni consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori, ad eccezione dei regali a una cerchia determinata e limitata di persone».

Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) esigono una definizione delle materie prime secondo cui la fabbricazione di etanolo e bevande spiritose rimanga limitata alla trasformazione di materie prime indigene. Secondo Brenzer Kirsch (AO10) la maggior parte delle aziende di produzione auspica il mantenimento del divieto di distillazione per la frutta a granelli importata e per i semilavorati di frutta a granelli prodotti con materie prime estere. Un eventuale sottoapprovvigionamento potrebbe essere compensato con misure puntuali (ad es. contingenti temporanei).

La città di Zurigo (CC5) è dell’avviso che il campo d’applicazione della legge debba essere disciplinato in un articolo separato. Essa ritiene che le definizioni di «alcol», «etanolo» e «bevande spiritose» non siano congruenti e critica le diverse definizioni di etanolo che figurano nella legge sull’imposizione delle bevande spiritose e nella legge sull’alcol.

Secondo la SSIC (ANC8) la definizione di etanolo proposta è errata dal punto di vista chimico. Per evitare di fare confusione, l’espressione «alcol» o «alcol destinato al consumo» dovrebbe essere utilizzata per l’etanolo e per qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano. Per contro, l’espressione «etanolo» dovrebbe designare l’alcol etilico o l’etanolo destinato alla produzione industriale. Inoltre, occorrerebbe sostituire l’espressione «che lavorano o trasformano» con i termini «lavorazione» e «consumo» già in uso nell’ordinanza sul controllo dei composti chimici3. La SSIC (ANC8) propone infine di introdurre una definizione delle aziende che utilizzano l’etanolo esclusivamente a scopi commerciali, e che quindi non lo destinano al consumo umano.

3 RS 946.202.21