Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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Capitolo 2: Controllo della produzione, dell’importazione e del commercio delle be-
vande spiritose e dell’etanolo
Art. 4 Registrazione
Il Cantone di Svitto (C10) chiede che la registrazione non venga fatta dipendere dalla quantità «per importazione», bensì dalla quantità importata «per anno». Una proposta analoga è fatta dai rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO).
Secondo il Cantone di Svitto (C10) l’iscrizione nel registro dell’alcol e di conseguenza
l’autorizzazione di produrre bevande spiritose deve presupporre un attestato di formazione. Chiedono un attestato di formazione anche I Verdi (P5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), VELE-DES (ANC16), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10). Devono essere esonerati dall’obbligo di produrre un attestato di formazione i distillatori che hanno ottenuto la concessione in virtù della legislazione anteriore o le persone in possesso di una formazione equivalente. La FSL (ANC23) è dell’avviso che i requisiti minimi di una tale formazione debbano essere fissati nelle disposizioni di esecuzione. L’associazione SBV (ANC9) auspica inoltre un esame professionale per le persone che esercitano per la prima volta una distilleria professionale. Secondo il Cantone di Svitto (C10) e AZO
(ACC25) la formazione dovrebbe essere finanziata con le entrate fiscali.
Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) domandano che l’autorizzazione di produrre etanolo e bevande spiritose venga fatta dipendere dalla trasformazione di materie prime indigene.
Singoli rappresentanti cantonali dell’agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV) auspicano che la registrazione sia gratuita.
La SDV (ANC24) fa notare che molti dei suoi membri sono attivi sia nel commercio al dettaglio, sia nel commercio all’ingrosso e che di conseguenza soggiacciono all’obbligo di registrazione, a condizione che il Consiglio federale non li esoneri da questo obbligo. CHOCO-SUISSE (ANC34) parte dal presupposto che i produttori di cioccolato saranno esonerati dal suddetto obbligo di registrazione.
La città di Zurigo (CC) suggerisce di non menzionare le bevande spiritose, visto che sono già comprese nella definizione di «etanolo».
Art. 5 Obblighi di notifica e termini
SPIRITSUISSE (ANC7) propone di stralciare l’espressione «oppure dell’iscrizione nel registro di commercio», poiché ritiene eccessiva la notifica di qualsiasi modifica.
Art. 6 Prescrizioni di controllo
La SSIC (ANC8) chiede che i controlli siano eseguiti in funzione dell’importanza economica di un’impresa, della sua gestione della qualità e del suo potenziale di rischio nonché in considerazione dei risultati dei controlli precedenti.