Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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L’AZO (ACC25) reputa l’indicazione in percento del peso più appropriata di quella attuale in percento del volume e chiede pertanto di sostituire l’1,2 per cento del volume con il
2 per cento del peso.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 11 Persone assoggettate all’imposta
La FSL (ANC23) approva l’aggiunta dei distillatori per conto di terzi nell’elenco delle persone assoggettate all’imposta e quindi la parità di trattamento di tutti i distillatori professionali.
I Cantoni dei Grigioni (C9) e di Sciaffusa (C15) suppongono che i distillatori per conto di terzi debbano ora incassare presso i loro clienti l’imposta sulle bevande spiritose e di conseguenza far fronte a un onere supplementare notevole. La stessa ipotesi è avanzata dal Cantone di Svitto (C10) che chiede un’indennità per i distillatori per conto di terzi. I Verdi (P5), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) propongono un’indennità del 5 per cento dell’imposta sulle bevande spiritose. Anche le associazioni SBV (ANC9) e ASF (ANC10) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono il versamento di un’indennità da parte della Confederazione per compensare l’onere supplementare e rimandano all’imposta alla fonte.
Art. 15 Aliquota d’imposta
Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) accolgono positivamente l’aliquota d’imposta speciale per gli alcopop e auspicano che nel commento si precisi che l’aliquota speciale è riscossa anche sulle bevande spiritose contenenti edulcoranti alternativi (vegetali o artificiali).
Mentre il PPD (P1) è soddisfatto che si rinunci a un aumento dell’imposta e rimanda in proposito alla diminuzione del consumo di alcol nonché alle aliquote d’imposta comparativamente basse dei Paesi limitrofi, l’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) si dicono stupiti del fatto che il Consiglio federale non proponga un aumento dell’imposta. Il Cantone Ticino (C26) fa notare che il mantenimento dell’aliquota d’imposta al livello del 1999 non permetterà più di raggiungere l’obiettivo di protezione della salute pubblica fissato e, a livello finanziario, nuocerà ai Cantoni.
3 Cantoni (Neuchâtel, Vaud, Appenzello Interno) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), DOJ (OP21),
KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP
(OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono di aumentare l’imposta a 32 franchi, importo corrispondente a quello proposto dai Cantoni di Svitto (C10) e San Gallo (C25) che domandano di adeguare l’aliquota d’imposta al rincaro accumulato dal 1999. La CDS (C2) avanza la stessa richiesta. Il PS (P6) e FMH (ANC20) vorrebbero «come minimo» l’adeguamento al rincaro accumulato dal 1999. Un parere analogo è espresso dal Cantone Ticino (C26).
Il PEV (P4) rivendica un aumento dell’aliquota d’imposta a 35 franchi, come proposto dal Consiglio federale nel 1999. Sostengono questa rivendicazione Blaues Kreuz (OP9) e Croixbleue romande (OP13).
Mentre le organizzazioni SKS (AO9) e FRC (AO15) ritengono l’aliquota d’imposta proposta «relativamente bassa», il Cantone di Friburgo (C4) si pronuncia a favore di un aumento dell’aliquota, senza però menzionare un importo concreto. L’USS (ANE1) si esprime in maniera analoga.
In vista di un’evoluzione costante della decima sull’alcol, il Cantone di Obvaldo (C20) auspica un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose. In questo è appoggiato dalla CDOS (-> CDS, C2).