Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
L’obbligo di informare gli acquirenti è stato trasferito qui dall’articolo 13 vigente, dato che la consegna di organismi destinati a un’utilizzazione in sistemi chiusi comporta per principio un processo di trasporto. L’ordinanza rinuncia all’impiego del termine di messa in commercio poiché secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera k OEDA esso si riferisce unicamente alla fornitura di organismi ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente; nell’OIConf non figura tale definizione, non essendo rilevante. Sono invece leggermente precisati i dati che deve fornire il fornitore. Il significato pratico della disposizione, tuttavia, non cambia.
Articolo 15 Comunicazione di eventi
Capoverso 1
È prevista l’introduzione di un obbligo di comunicare gli eventi nell’ambito di attività in sistemi chiusi nell’ambito dei quali organismi sono stati liberati nell’ambiente in modo non autorizzato o, per le attività delle classi 3 e 4, vi è stato il rischio di una fuoriuscita di organismi. Questa prescrizione riguarda tutte le classi di attività dell’OIConf e va quindi oltre il campo d’applicazione e l’obbligo di comunicazione dell’OPIR, applicabile solo alle aziende in cui sono svolte attività delle classi 3 o 4. Per le autorità competenti è importante venire a conoscenza di simili eventi, affinché possano tirare le conclusioni e gli insegnamenti giusti, come pure ottimizzare e migliorare le misure di sicurezza. Inoltre, possono essere eventualmente adeguate le valutazioni dei rischi già esistenti e possono essere migliorate e meglio giudicate quelle nuove. Occorre tener presente che per le attività delle classi 1 e 2 organismi possono fuoriuscire nell’ambiente, in misura limitata, a condizione di non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a), anche se in questi casi ovviamente non scatta l’obbligo di comunicazione. Per le autorità competenti è importante essere al corrente di tali eventi, in modo da poter trarre le conclusioni e gli insegnamenti corretti nonché ottimizzare e migliorare le misure di sicurezza. È eventualmente anche possibile adeguare valutazioni del rischio esistenti o realizzare e giudicare meglio quelle nuove.
Capoverso 2
Conformemente alle competenze nel campo d’applicazione dell’OIConf, la comunicazione deve essere indirizzata al Cantone sul cui territorio si è verificato l’evento; a loro volta, i Cantoni informano l’ufficio federale competente in merito alle comunicazioni pervenute.
Capitolo 3 Compiti delle autorità
Sezione 1 Verifica delle notifiche e delle domande di autorizzazione
Articolo 16 Centro di contatto “Biotecnologia” della Confederazione
L’istituzione del centro di contatto si è rivelata efficace e va mantenuta. È prevista l’introduzione delle seguenti novità.
Capoverso 2 lettera b
L’ufficio federale competente decide in merito alle notifiche e alle domande di autorizzazione di norma entro 90 giorni (art. 18 cpv. 2, art. 19 cpv. 2). Di conseguenza anche per il centro di contatto è ora previsto espressamente un termine di 20 giorni per esaminare la completezza 22/52
267/2006-01825/06/50/03/F165-0482