Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

dall’ONU o fabbricati e approvati in modo corrispondente (organismi a partire dal gruppo 3, trasporto tra un edificio e l’altro). Inoltre per il trasporto all’interno dell’edificio e dell’azienda deve essere garantita l’identificabilità del campione, ad esempio con l’indicazione degli organismi e delle concentrazioni corrispondenti, della data nonché del nome e del numero di telefono del mittente e del destinatario nonché della persona di contatto in caso di contrattempo. I contenitori, l’etichettatura e le indicazioni, la scadenza e la formazione delle persone devono essere descritti nel piano di sicurezza.

A seconda del potenziale di rischio (p. es. sostanze della categoria A secondo l’ADR, gruppo di rischio, quantità) i campioni devono in ogni caso essere confezionati in un doppio imballaggio e in caso di trasporto all’interno dell’edificio e dell’azienda i contenitori devono essere decontaminati esternamente.

Capoverso 1

Il rimando dichiaratorio non meglio precisato alle prescrizioni nazionali e internazionali sul trasporto applicabili è mantenuto. Una descrizione completa della molteplicità di prescrizioni applicabili nell’OIConf supererebbe i suoi limiti e oltretutto sarebbe poco praticabile.

Elenco non esaustivo di esempi di prescrizioni nazionali e internazionali sul trasporto

Via di trasporto Autorità competente Prescrizioni nazionali Prescrizioni internazionali

a. Strada Ufficio federale Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo delle strade trasporto di merci pericolose su strada (SDR), al trasporto internazionale su strada delle merci RS 741.621 pericolose (ADR), RS 0.741.621

b. Ferrovia Ufficio federale Ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 Regolamento concernente il trasporto internadei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose per zionale per ferrovia delle merci pericolose ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RID), allegato I alla Convenzione del 9 maggio (RSD), RS 742.401.6 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), RS 0.742.403.1

c. Aria Ufficio federale Ordinanza del 17 agosto 2005 sul trasporto Convenzione del 28 maggio 1999 per dell’aviazione aereo (OTrA), RS 748.411 l’unificazione di alcune norme sul trasporto civile aereo internazionale, RS 0.748.411

d. Vie navigabili Varie (a seconda Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla naviga- Regolamento per il trasporto di materie pericodel genere di zione nelle acque svizzere (ONI), RS 747.201.1;lose sul Reno (ADNR; non pubblicata nella merce pericolo- Regolamento del 29 novembre 2001 per il RS); Accordo europeo sul trasporto internaziosa) trasporto di materie pericolose sul Reno nale di merci pericolose per via navigabile (ADNR), RS 747.224.141 interna (ADN; approvazione pendente in Parlamento, cfr. FF 2010 827)

Per le vie di trasporto corrispondenti deve essere rispettata in particolare anche l’ordinanza del 15 giugno 2001 sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (RS 741.622).

Capoverso 2

Questo capoverso deve garantire come finora che per il trasporto di organismi non contemplati dalle prescrizioni nazionali e internazionali sul trasporto, che tuttavia presentano un potenziale di pericolo secondo l’OIConf le prescrizioni sul trasporto esistenti sono applicabili per analogia. Ciò vale ora in particolare anche per gli organismi alloctoni soggetti a impiego confinato secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c. In altre parole devono essere raggiunti gli stessi obiettivi di protezione, ossia deve essere impedita, essenzialmente, una fuoriuscita di organismi nell’ambiente. Spetta sostanzialmente al mittente decidere come intende raggiungere tali obiettivi di protezione durante il trasporto.

Capoverso 3

21/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482