Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
delle notifiche e delle domande di autorizzazione e richiedere eventuali dati mancanti. Ciò consente al responsabile della biosicurezza (BSO) o alla persona responsabile di stimare meglio il tempo di attesa della decisione in merito all’autorizzazione.
Capoverso 2 lettera c
Per motivi di chiarezza e semplicità, le competenze delle singole autorità e dei singoli servizi specializzati sono riassunti all’articolo 17 e di conseguenza non sono più enumerate qui.
Capoverso 2 lettera f
La competenza del centro di contatto di trasmettere le decisioni sulle notifiche e sulle domande di autorizzazione è abrogata. Si tiene così conto della prassi secondo cui tali decisioni sono comunicate dagli uffici federali competenti direttamente alle persone e ai servizi specializzati interessati.
Al centro di contatto è ora affidata espressamente la tenuta di una banca dati, in cui sono immessi i documenti della procedura di notifica e autorizzazione nonché dell’esecuzione. Questa banca dati esiste già sotto il nome di ECOGEN. La base è costituita dall’articolo 29b capoverso 2 LPAmb e dall’articolo 10 capoverso 2 LIG, dato che la banca dati del centro di contatto serve esclusivamente alla comunicazione con le autorità competenti, i servizi specializzati e i notificanti o i richiedenti e in particolare i dati sono protetti da una password e quindi non sono accessibili al pubblico. Di norma, in ECOGEN non sono elaborati dati personali degni di protezione particolare. Con la modifica, attraverso la banca dati il centro di contatto potrà anche ricevere le contestazioni dei Cantoni, emerse nell’ambito delle ispezioni, e inoltrarle all’ufficio federale competente, affinché possa esaminare le misure opportune.
Capoverso 2 lettera g
Secondo la lettera f, la banca dati non va confusa con l’elenco pubblico delle attività notificate e autorizzate. Pur basandosi su informazioni memorizzate in ECOGEN, quest’ultimo si limita prevalentemente ai dati pubblici in ogni caso, di cui all’articolo 27 capoverso 5. Conformemente all’OEDA (art. 38 cpv. 3) e alla terminologia della legge sulla protezione dei dati (art. 19 cpv. 3bis), l’elenco pubblico deve espressamente essere accessibile anche attraverso servizi automatizzati di informazione e comunicazione (in primo luogo Internet). Queste disposizioni corrispondono al principio della trasparenza secondo la legge sulla trasparenza (LTras, RS 152.3).
Capoverso 2 lettera h
Il centro di contatto non si limita a fornire informazioni, ma ha anche una funzione di consulenza, sancita ora espressamente anche nell’OIConf. Tale funzione assume rilievo in particolare nell’ambito della compilazione dei moduli di notifica e della presentazione delle domande di autorizzazione e può riguardare aspetti tecnici o professionali.
La menzione dei sistemi di sicurezza biologica è soppressa analogamente a quanto previsto per l’articolo 8 vigente.
Capoverso 2 lettera i
Nella sua funzione di servizio d’informazione e consulenza, in caso di bisogno comprovato il centro di contatto può anche organizzare corsi e formazioni presso le autorità cantonali o direttamente nelle aziende. Ciò corrisponde all’attuale prassi esecutiva.
Sia alla lettera h che alla lettera i, la funzione di consulenza del centro di contatto si limita alla sua sfera di competenza, ossia alla parte amministrativa dell’esecuzione. Prestazioni di
23/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482