Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

In virtù dell’articolo 59b LPAmb e dell’articolo 34 LIG, il Consiglio federale prescrive alle persone soggette ad autorizzazione e notifica di garantire la responsabilità civile. Come finora, tale obbligo di garanzia si applica solo alle attività con organismi geneticamente modificati o patogeni delle classi 3 e 4. Questa disposizione è così ravvicinata alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 14 OEDA. È ora prevista una distinzione tra danni alle persone e alle cose da un lato e danni all’ambiente dall’altro e per questi ultimi si applica un obbligo di garanzia ridotto dell’ordine di 2 milioni di franchi, tenendo conto del minor potenziale di danno. Per i danni alle persone e alle cose resta in vigore un obbligo di garanzia di 20 milioni di franchi. L’OIConf (a differenza dell’OEDA) rinuncia a una differenziazione tra OGM e organismi patogeni, dato che il rischio di un’attività è già determinato e valutato attraverso la classificazione, senza fare alcuna distinzione tra OGM e organismi patogeni. Anche le modalità con cui può essere adempiuto l’obbligo di garanzia restano invariate (cpv. 2). Oltre agli enti e agli istituti di diritto pubblico della Confederazione sono ora esentati dall’obbligo di garanzia anche quelli dei Cantoni, purché il Cantone interessato risponda dei loro impegni e cio sia stabilito per legge o per iscritto (cpv. 3).

Articolo 13 Inizio, sospensione e cessazione della garanzia

Queste disposizioni si sono rivelate utili e non subiscono alcuna modifica. Dovrebbero ora trovare applicazione in forma analoga anche nell’OEDA (cfr. allegato 5 OIConf).

Articolo 14 Trasporto

Osservazioni preliminari

Brevi depositi intermedi nell’ambito di un trasporto rientrano nel concetto di trasporto e non in quello di deposito. Il vero e proprio deposito va distinto chiaramente dal trasporto: per quest’ultimo si applicano unicamente gli articoli 4 e 14 (cfr. art. 2 cpv. 2), mentre per il deposito l’OIConf è applicabile integralmente. Sono eccettuate unicamente le misure di sicurezza particolari dell’allegato 4 numero 2.1, che secondo la lettera d (nuova) per motivi di praticabilità sono applicabili al deposito di organismi solo per analogia.

Anche il trasporto all’interno dell’azienda va inteso quale attività o parte di un’attività per cui per principio l’OIConf è applicabile integralmente. Analogamente al deposito, le misure di sicurezza particolari dell’allegato 4 numero 2.1 sono tuttavia applicabili solo per analogia, come precisato alla lettera d (nuova). Si distinguono varie situazioni:

• trasporto all’interno del laboratorio: trasporto all’interno di un laboratorio dello stesso livel-

lo di sicurezza (livello 1, 2 o 3), senza attraversare zone con un livello di sicurezza più basso;

• trasporto all’interno dell’edificio: trasporto all’interno dell’edificio, tuttavia con attraversa-

mento di zone con un livello di sicurezza più basso (p. es. trasporto di rifiuti infettivi fino all’autoclave; trasporto dal laboratorio A, livello 2, attraverso la tromba delle scale, livello 1, al laboratorio B, livello 2);

• trasporto all’interno dell’azienda: trasporto all’interno dell’area dell’azienda, compresi i

settori accessibili al pubblico (p. es. in un’università).

Per il trasporto all’interno dell’edificio e dell’azienda occorre garantire la sicurezza del trasporto. A seconda del rischio, il trasporto va effettuato ad esempio in contenitori certificati

20/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482