Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
consulenza sull’attuazione tecnica dell’OIConf, compresa l’attuazione delle condizioni nelle decisioni della Confederazione, spettano ai corrispondenti servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni. I Cantoni hanno in particolare una funzione di consulenza nell’ambito della loro attività d’ispezione, in modo tale che le disposizioni della Confederazione possano essere attuate dalle aziende in modo corretto ed efficiente nel caso concreto.
Capoverso 2 lettera j
Le contestazioni e i rapporti che devono essere comunicati dai Cantoni secondo l’articolo 22 devono essere inoltrati dal centro di contatto agli uffici federali competenti. Inoltre il centro di contatto compila annualmente una panoramica sulle attività di controllo dei Cantoni e della Confederazione nell’ambito dell’esecuzione dell’OIConf.
Articolo 17 Ufficio federale competente e servizi specializzati
Le competenze decisionali e i diritti di partecipazione sono ora disciplinati in un articolo in forma concentrata e più chiara rispetto a finora. La competenza decisionale spetta sempre all’UFSP e all’UFAM. Il bisogno dell’approvazione di altri uffici federali è stabilito separatamente al capoverso 3, con la precisazione, in analogia con l’articolo 38 o 44 (cpv. 1 lett. d) OEDA, che l’approvazione è necessaria solo nella misura in cui sussistono dubbi sulla compatibilità con le leggi la cui esecuzione spetta agli uffici federali corrispondenti. (Nota bene: se un ufficio federale tratta una sua “domanda” o una domanda di un’istituzione a cui è strettamente legato nella sua sfera di competenza, la funzione di controllo per questo settore può spettare unicamente al Dipartimento nella sua funzione di vigilanza.) Per escludere contraddizioni tra le decisioni secondo gli articoli 18-20 OIConf e l’articolo 49 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), secondo cui per utilizzare agenti di epizoozie altamente contagiose capaci di riprodursi secondo l’articolo 2 OFE in un laboratorio al di fuori dell’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI) è necessaria un’autorizzazione, secondo il capoverso 4 gli uffici federali devono espressamente coordinarsi. Al capoverso 2 sono ora stati raggruppati sotto la denominazione di “servizi specializzati” gli uffici federali, gli istituti e le commissioni invitati a prendere posizione sulle notifiche e sulle domande di autorizzazione (art. 15 cpv. 2 lett. c vigente). Ciò consente di citarli collettivamente e rinunciare alla ripetizione della loro enumerazione agli articoli 15-19 vigenti, che tra l’altro era incompleta.
Articolo 18 Procedura di notifica
La nuova sistematica e la nuova terminologia dell’articolo 17 sono riprese al capoverso 1 e il rimando alle esigenze di cui agli articoli 4-7 e 12 è più completo del testo vigente, senza comportare modifiche materiali. Il capoverso 2 vigente è abrogato venendo meno il termine di attesa di 45 giorni (art. 9 cpv. 5 vigente). Al suo posto figura il capoverso 3 vigente, completato con un termine di 90 giorni per la decisione e la comunicazione della decisione dall’ufficio federale competente direttamente alla persona responsabile della notifica, il che corrisponde alla prassi vigente (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f sopra); ora anche i servizi specializzati devono essere informati in merito alle decisioni pervenute direttamente dall’ufficio federale competente. Secondo il capoverso 3, inoltre, ai fini dell’economia del processo e sullo sfondo rischio nullo o trascurabile delle attività della classe 1 per le notifiche di attività della classe 1 (quindi di attività con organismi geneticamente modificati) l’ufficio federale competente è libero di non emanare nessuna decisione in merito alle notifiche. In tal caso, trascorsi
24/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482