Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
Capoverso 1
Nel primo capoverso sono formulati espressamente principi di sicurezza generali: nell’ambito delle attività in sistemi chiusi, occorre garantire che per le attività delle classi 1 e 2 la fuoriuscita di organismi sia limitata in modo da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (lett. a) e per le attività delle classi 3 e 4 gli organismi non possano fuoriuscire (lett. b). Questi principi, riconosciuti a livello internazionale e valevoli già oggi, tengono adeguatamente conto del diverso potenziale di pericolo dei vari gruppi di organismi.
Capoverso 2
Oltre ai principi vigenti, secondo cui devono essere adottate le misure di sicurezza generali riportate nell’allegato 4 nonché le misure di sicurezza particolari (prima “supplementari”) necessarie a seconda del genere di impianto e della classe dell’attività, ora è sancito espressamente nella parte principale dell’ordinanza in particolare anche l’obbligo di elaborare un piano di sicurezza dell’azienda per tutte le classi di attività, di cui era già previsto il “rispetto” secondo l’allegato 4. Il piano di sicurezza dell’azienda è uno degli aspetti principali della sicurezza nell’ambito dell’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi.
Capoverso 3
La sistematica delle misure di sicurezza particolari (finora “supplementari”) secondo l’allegato 4 è mantenuta. Il ruolo degli uffici federali competenti (UFSP e UFAM) è chiarito nella misura in cui devono autorizzare individualmente, mediante decisione, la modifica, la sostituzione o l’omissione delle misure di sicurezza particolari contrassegnate di conseguenza nell’allegato
4. Ciò avviene per una determinata attività, su richiesta motivata ad esempio del responsabile della biosicurezza (BSO) (lett. a). Gli uffici federali competenti possono specificare e concretizzare le misure di sicurezza particolari di cui all’allegato 4 anche alla luce dei principi e delle misure di sicurezza generali.
La lettera b contempla ora la possibilità, per gli uffici federali competenti, di decidere anche altre misure di sicurezza non menzionate nell’allegato 4 per il genere di impianto e la classe di attività corrispondente se tali misure sono raccomandate da organizzazioni internazionali (in particolare l’OMS o l’OIE) o dalla CFSB e ritenute necessarie dall’ufficio federale competente per la sicurezza dell’uomo, degli animali e dell’ambiente nonché per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in caso di nuove malattie (“new emerging diseases”). Tale possibilità va tuttavia utilizzata con moderazione, nel rispetto del principio di “downgrading”: la valutazione del rischio delle attività di cui all’articolo 7 capoverso 2 e all’allegato 2.2 numero 2 deve avvenire in modo tale che le misure di sicurezza particolari ordinate per il genere di impianto secondo l’allegato 4 siano sufficienti per tutti i casi del livello di sicurezza corrispondente e, se del caso, singole misure di sicurezza particolari (contrassegnate di conseguenza) possano essere modificate, sostituite o tralasciate; fatta eccezione per le circostanze di cui alla lettera b non dovrebbe essere possibile decidere altre misure supplementari oltre alle misure particolari previste per il livello di sicurezza corrispondente. In altre parole, in generale un’attività dovrebbe continuare a essere svolta nel livello di sicurezza “3-” e non in un livello 2 rafforzato.
Articolo 12 Garanzia della responsabilità civile
19/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482