Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
- misure di sicurezza non rispettate;
- attività non notificate;
- classificazione scorretta degli organismi;
- classificazione scorretta dell’attività.
Ancora una volta, il centro di contatto inoltra queste informazioni agli uffici federali competenti, il che consente alle autorità federali di rilevare i problemi concreti legati all’attuazione dell’OIConf nelle aziende e, se del caso, adottare misure, come ad esempio un adeguamento della formazione dei responsabili della biosicurezza (BSO). In cambio è sancita nell’OIConf anche l’idea che il centro di contatto compila annualmente una panoramica sulle attività di controllo dei Cantoni e della Confederazione (art. 16 cpv. 2 lett. j).
Articolo 23 Compiti della Confederazione
Capoverso 1
L’ufficio federale competente può constatare che un’attività semplicemente documentata ha bisogno di una notifica o di un’autorizzazione, nel qual caso vieta il proseguimento dell’attività fino alla regolare notifica o vieta il rilascio dell’autorizzazione. Nella pratica, ciò non esclude che un’attività soggetta a notifica possa essere proseguita, a condizione che la notifica sia presentata immediatamente. Secondo l’articolo 22 capoversi 4 e 5, i Cantoni sono tenuti a segnalare le contestazioni e i dubbi al centro di contatto, in modo che l’UFSP o l’UFAM possano adottare misure.
Capoverso 2
Se un’attività svolta non correttamente comporta un pericolo diretto per l’uomo o per l’ambiente, l’ufficio federale competente vieta il proseguimento dell’attività notificata o revoca l’autorizzazione, se del caso dopo che il Cantone ha deciso la sospensione immediata dell’attività.
Sezione 3 Sorveglianza del trasporto
Articolo 24
Un capoverso 2 stabilisce ora che la sorveglianza del trasporto secondo l’articolo 14 capoverso 2, ovvero dell’applicazione per analogia delle prescrizioni nazionali e internazionali sul trasporto, spetti alle autorità competenti per la vigilanza sul mezzo di trasporto corrispondente. È così colmata una lacuna nell’ordinanza vigente.
Sezione 4 Raccolta, elaborazione e confidenzialità dei dati
Articolo 25 Elenco degli organismi classificati
Vista la scarsa rilevanza pratica nell’ambito dell’esecuzione si rinuncia alla tenuta di un elenco dei sistemi di sicurezza biologica (cfr. art. 7 sopra); l’obbligo di tener conto degli elenchi di organismi esistenti è esteso dall’Unione europea ai suoi Stati membri (cpv. 2), dato che gli elenchi di organismi degli Stati europei sono in parte più dettagliati di quelli dell’Unione europea. In pratica ciò non comporta alcuna modifica, visto che già oggi ci si basa su tali elenchi.
Articolo 26 Indagini
27/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482