Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

La competenza dell’UFAM in materia di indagini resta invariata, fatta eccezione per l’estensione agli organismi alloctoni. In futuro, anche l’UFSP sarà espressamente autorizzato a svolgere tali indagini in qualità di autorità competente.

Articolo 27 Confidenzialità dei dati

Il testo di questa disposizione è armonizzato con quello degli articoli 54 capoverso 4 e 55 OEDA, ma la sua portata materiale resta invariata. Il fatto che i dati debbano essere trattati in modo confidenziale o meno dipende dall’esistenza di un interesse alla segretezza degno di essere protetto che prevalga sull’interesse alla trasparenza. In merito alla confidenzialità dei dati decide l’ufficio federale competente per la notifica o la domanda di autorizzazione corrispondente. L’articolo 27 non è in conflitto con la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3), poiché la LTras disciplina unicamente la procedura di accesso ai documenti ufficiali e non la procedura volta a far valere interessi alla segretezza.

Sezione 5 Emolumenti

Articoli 28-30

L’articolo 25 LIG, l’articolo 48 LPAmb e l’articolo 46a LOGA autorizzano il Consiglio federale a fissare emolumenti. Queste disposizioni lasciano un ampio margine di libertà nel fissare il grado di copertura dei costi nei singoli settori dell’amministrazione. Questo ampio margine di libertà riguarda l’ammontare degli emolumenti e quindi il “cuore” di ogni regolamentazione in materia di emolumenti. Siccome le disposizioni di legge menzionate lasciano un ampio margine di libertà su questa questione fondamentale e con ampie ripercussioni, di norma le tariffe devono essere stabilite dal Consiglio federale (e non da semplici istanze subordinate). L’ammontare degli emolumenti va quindi disciplinato nell’OIConf stessa, abrogando l’ordinanza relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’OIConf (RS 814.912.35), emanata dal DATEC d’intesa con il DFI.

Conformemente al principio dell’obbligo di pagare emolumenti per le prestazioni secondo l’OIConf (cpv. 1), il capoverso 2 dell’articolo 28 rimanda sussidiariamente alle disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 (OgeEm, RS 172.041.1), in modo da liberare l’OIConf da un’inutile zavorra. Conformemente all’l’articolo 6 OgeEm, l’elenco delle spese è accorciato (art. 30) e l’inutile deroga all’articolo 12 OgeEm quanto all’esigibilità degli emolumenti (art. 28 vigente) è abrogata.

L’ammontare degli emolumenti, stabilito ora nell’OIConf stessa, all’articolo 29 capoverso 1, va aumentato adeguatamente. Le tariffe applicate finora, ovvero tra 100 e 500 franchi per le decisioni relative alle notifiche e tra 300 e 1500 franchi per le decisioni relative alle autorizzazioni, non sono sufficienti per coprire i costi. Bisogna tener presente che di norma l’onere amministrativo per fatturare importi inferiori a 200 franchi non si giustifica.

Su questo sfondo appaiono giustificate le seguenti tariffe:

• decisioni relative a notifiche Fr. 200 – 2000

• decisioni relative ad autorizzazioni Fr. 400 – 2000

• decisioni relative ad autorizzazioni di misure di sicurezza particolari Fr. 200 – 2000

28/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482