Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
4 SPIEGAZIONI SUGLI ALLEGATI
Allegato 1 Definizione delle tecniche di modificazione genetica
La definizione delle tecniche di modificazione genetica non ha subito modifiche materiali rispetto alle versioni del 25 agosto 1999 dell’OIConf e dell’OEDA ed è conforme alle due direttive UE sull’emissione deliberata nell’ambiente e sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Come nell’OEDA del 2008 è stata introdotta soltanto una precisazione, ovvero al capoverso 1 lettera a si parla ora di “organismo ricevente” e non più di “organismo ospite”.
Allegato 2 Determinazione e valutazione del rischio
Nell’OIConf la valutazione del rischio viene disciplinata come nell’OEDA rivista senza modificare il contenuto materiale delle disposizioni precedenti. Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 occorre procedere ad una classificazione in quattro livelli: da un punto di vista sistematico per l’analisi del rischio è necessario prima determinare i potenziali pericoli degli organismi in questione e il rischio della loro semplice presenza. Tale operazione avviene sulla base delle proprietà naturali degli organismi, ad esempio la patogenicità o l’invasività, e la probabilità che queste proprietà esplichino i loro effetti nocivi secondo lo stato della tecnica e secondo l’esperienza; i beni da proteggere sono l’uomo, gli animali, l’ambiente e la diversità biologica nonché il loro sfruttamento sostenibile. Infine deve essere valutato il rischio della presenza di organismi, assegnandoli ad uno dei quattro gruppi. Dopo la loro classificazione, a partire dai gruppi individuati, è necessario determinare e valutare il rischio dell’utilizzazione di organismi sulla base delle attività previste e delle condizioni ambientali concrete.
Poiché la parte principale dell’ordinanza prevede ora una rappresentazione più sistematica della gestione del rischio rispetto alla versione precedente, anche l’allegato 2 è stato riformulato sotto diversi profili, sebbene il suo contenuto rimanga in larga misura invariato. Il nuovo allegato 2 è stato integrato in particolare con criteri per la determinazione e la valutazione del rischio in caso di presenza di organismi alloctoni e di attività con gli stessi organismi alloctoni. Inoltre diversi criteri relativi agli OGM, più di portata generale che non specifici per determinate attività, sono stati spostati dal precedente allegato 2.3 (assegnazione delle attività alle classi) al nuovo allegato 2.1 (classificazione degli organismi). Infine è stato fissato esplicitamente in quale modo deve essere valutato il rischio per la classificazione sia delle attività sia degli organismi. La procedura a quattro livelli della determinazione e valutazione del rischio per la presenza di organismi e per le attività con organismi (cfr. spiegazioni sugli artt. 5-7) viene descritta in quattro diversi capoversi, due contenuti nell’allegato 2.1 e due nell’allegato 2.2; il precedente allegato 2.2. è stato abrogato (cfr. spiegazioni sull’art. 7 cpv. 2).
31/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482