Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
Capitolo 4 Disposizioni finali
Le disposizioni transitorie dell’OIConf del 25 agosto 1999 (art. 30 vigente) non più rilevanti sono già state abrogate il 1° gennaio 2008. Sono previste nuove disposizioni transitorie da vari punti di vista (art. 34): innanzitutto le attività regolarmente autorizzate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono poter essere proseguite conformemente al diritto vigente fino alla scadenza dell’autorizzazione (al massimo per cinque anni dall’entrata in vigore dell’OIConf totalmente riveduta) (cpv. 1), il che va a beneficio degli interessati a mo’ di “garanzia dei diritti acquisiti”. Anche le attività regolarmente notificate possono essere proseguite conformemente al diritto vigente al massimo per cinque anni, ma durante questo periodo il notificante deve verificare se la sua attività è compatibile con il nuovo diritto e notificarla nuovamente se ai sensi del nuovo diritto sono necessarie modifiche dell’attività o delle misure di sicurezza (cpv. 2). Quanto alle attività con organismi alloctoni soggetti a impiego confinato, le notifiche e le domande di autorizzazione devono essere presentate solo entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto (cpv. 3), in modo da concedere agli interessati e alle autorità un periodo adeguato per allestire, presentare ed esaminare i documenti necessari. L’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi di certi organismi alloctoni deve tuttavia essere applicabile a partire dall’entrata in vigore dell’OIConf totalmente riveduta, dal momento che di fatto era già valevole in virtù delle esigenze di autorizzazione dell’OEDA, in vigore dal 1° ottobre 2008.
L’OIConf vigente nonché l’ordinanza relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’OIConf sono abrogate (art. 32; cfr. per quest’ultima la motivazione sotto la sezione riguardante gli emolumenti sopra), mentre la modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 5 (art. 33). Di norma, le nuove ordinanze entrano in vigore il primo giorno di un mese, almeno tre settimane dopo la loro adozione da parte del Consiglio federale (art. 35).
30/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482