Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
L’esame delle modifiche amministrative e – per le attività soggette unicamente a notifica – delle modifiche tecniche con un onere esiguo deve avvenire gratuitamente, dato che come indicato sopra di norma l’onere amministrativo per la fatturazione di piccoli importi non si giustifica.
Se i capoversi 2 e 3 dell’articolo 29 corrispondono al diritto vigente, le tariffe per le prestazioni non previste nel tariffario di cui all’articolo 29 capoverso 4, fissate finora nell’ordinanza del Dipartimento, devono essere adeguate al rincaro registrato dal 2001.
In relazione alla riscossione di emolumenti occorre anche rilevare quanto segue: se per l’ufficio federale competente e, quindi, responsabile è applicabile l’articolo 29, per i pareri dei servizi specializzati nei confronti dell’ufficio federale competente sono applicabili le loro ordinanze concernenti gli emolumenti. Se ad esempio l’UFAM inoltra all’UFSP un parere quale servizio specializzato in una procedura di autorizzazione concernente attività con organismi patogeni per l’uomo, si applica l’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM; RS 814.014). Gli uffici federali coinvolti come servizi specializzati devono comunicare il loro onere all’ufficio federale competente (cfr. art. 8 OgeEm); alla fine, tuttavia, non possono essere superate le tariffe massime di cui all’articolo 29. In futuro bisognerà prestare maggiore attenzione al fatto che gli emolumenti in base all’OIConf siano calcolati in base all’onere effettivo e non sotto forma di forfait, altrimenti gli interessati potrebbero essere tentati di mantenere al minimo possibile gli emolumenti raggruppando varie attività in un’unica notifica o in un’unica domanda di autorizzazione. Per i pareri dei servizi specializzati cantonali nell’ambito della procedura di notifica o autorizzazione non possono essere fatturati direttamente emolumenti né all’ufficio federale competente né agli interessati, dato che queste procedure rientrano nella sfera di competenza delle autorità federali e la partecipazione dei servizi specializzati cantonali è facoltativa.
Sezione 6 Direttive, formazione e perfezionamento
Articolo 31
Capoverso 1
Vista la stretta collaborazione nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, le direttive sono ora emanate congiuntamente dall’UFAM e dall’UFSP, il che corrisponde sostanzialmente alla prassi attuale. Il criterio determinante per la pubblicazione di direttive è il bisogno dei Cantoni e degli utenti. L’enumerazione esemplificativa vigente è adeguata alla nuova sistematica degli articoli 5-7. Tra i possibili oggetti di direttive è menzionata espressamente anche la tematica complessa del trasporto di organismi. Come nell’OIConf vigente restano menzionate le misure di sicurezza e l’assicurazione della qualità. Rivestono un’importanza fondamentale anche la convalida e la manutenzione, ad esempio, e non solo le misure di sicurezza. Ancora una volta, per i servizi specializzati ci si rifà alla terminologia dell’articolo 17 capoverso 2.
Capoverso 2
L’UFAM e l’UFSP assicurano ora espressamente, coinvolgendo la CFSB, l’organizzazione periodica di offerte di formazione e perfezionamento. Ciò corrisponde alla prassi e tiene conto del mandato di consulenza e d’informazione della CFSB.
29/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482