Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

Cifra 2: Valutazione del rischio

Nella nuova OIConf viene fissato espressamente in quali casi è prevedibile un rischio trascurabile, esiguo, moderato o elevato in presenza di organismi (cpv. da 2 a 5). Si afferma inoltre esplicitamente che la valutazione del rischio deve basarsi su persone, animali e piante sani (cpv. 1) poiché la classificazione di organismi deve determinare il rischio in modo sostanziale e generale. La presenza di malattie nell’uomo, negli animali e nelle piante deve essere tenuta in considerazione soltanto in determinati casi specifici (cfr. anche le formulazioni come “di norma”, “raramente gravi” ecc.), in particolare nell’ambito delle misure di protezione personali o ad esempio nel piano di sicurezza, nel quale devono essere definite anche le misure specifiche per la situazione. Delle componenti temporali del rischio si tiene conto in particolare con il criterio della presenza di misure terapeutiche. Per la valutazione del rischio è necessario tenere conto della differenza fra persone, animali e piante (cfr. ad esempio art. 8 cpv. 1 frase 3 LIG). Nei vegetali la gravità della malattia deve essere valutata in base ai danni arrecati alle piante e al potenziale di diffusione di tale patologia. Una malattia grave per le piante significa ad esempio che le piante muoiono e che la malattia può trasmettersi facilmente ad altri individui, oppure, per le piante culturali, che si verifica una grave perdita nel raccolto. Secondo le conoscenze scientifiche attuali l’utilizzazione di patogeni vegetali deve essere attribuita al massimo livello di sicurezza, ovvero al livello 3. La definizione della valutazione del rischio per i singoli gruppi si basa in larga misura sulla direttiva UE relativa alla protezione dei lavoratori (cfr. il relativo art. 2). È stato mantenuto, ma concretizzato, il principio secondo il quale in caso di dubbi l’organismo deve essere classificato nel gruppo più elevato (cpv. 6; precedente allegato 2.1. cpv. 2).

Allegato 2.2: Classificazione delle attività Cifra 1: Determinazione del rischio

Il rischio legato all’utilizzazione di un determinato organismo può essere più o meno elevato a seconda del tipo di attività, ad esempio diagnosi, ricerca, produzione o stoccaggio. Inoltre devono essere considerate anche le condizioni ambientali, ad esempio il grado di diffusione dell’organismo nell’ambiente o la sua diffusione geografica nota o presunta. Questi criteri prevengono soprattutto il rischio che gli organismi si liberino nell’ambiente e causino un danno. A tal fine devono essere considerati tutti i dati disponibili, anche se essi descrivono soltanto una supposizione e non una prova esplicita. Questi criteri erano contenuti nel precedente allegato 2.3 (cpv. 2 cifra 1 e 2) e sono stati in parte chiariti, precisati o generalizzati.

Cifra 2: Valutazione del rischio

Per classificare le attività, in un primo capoverso (cifra 2.1) vengono elencati i criteri generali della valutazione del rischio. In un secondo capoverso (cifra 2.2) vengono fornite delle istruzioni particolari per determinati casi.

33/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482