Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

Capoverso 1 lettera c:

Questa disposizione ha dato prova della sua efficacia e rimane immutata (precedente allegato 2.3. cifra 1 cpv. 3 lett. b). La precedente disposizione di cui all’allegato 2.3 cifra 1 capoverso 3 lettera c viene abrogata, poiché già oggi è possibile l'utilizzazione di questi organismi nell’ambiente senza autorizzazione e pertanto non esiste l’obbligo di impiego confinato.

Capoverso 2:

I principi per la classificazione di diagnostica medico-microbiologica vengono integrati con la deroga appena descritta di cui al capoverso 1 lettera b ed estesi in generale alle analisi di organismi provenienti da materiale clinico o da altro materiale biologico per scopi diagnostici. La diagnostica medico-microbiologica comprende in particolare la prova colturale di organismi patogeni, l’ulteriore caratterizzazione mediante test di resistenza (antibiogrammi), la sierotipizzazione e/o analisi biochimiche nonché l’impiego di ceppi di riferimento. In questi casi l’utilizzazione prevede l’impiego di recipienti per colture aperti, pertanto, a causa delle proprietà patogene degli organismi probabilmente presenti, i rischi possono essere esigui (classe 2) o moderati (3).

Anche in questo caso devono valere le stesse regole applicate in situazioni analoghe al di fuori del settore della diagnostica medica umana. Rispetto all’OIConf del 1999 si tratta di una facilitazione. Nella prassi questa procedura è già stata impiegata in analogia alla prassi medico-microbiologica.

Raggruppamento e classificazione di organismi alloctoni soggetti all’obbligo dell’impiego confinato

Nel seguito si illustrano le modalità di raggruppamento e classificazione per le specie alloctone invasive secondo l’allegato 2 OEDA e per i piccoli invertebrati alloctoni poiché questi due tipi di organismi soggetti all’impiego confinato rientrano ora nel campo di validità

dell’OIConf.

Specie invasive secondo l’allegato 2 OEDA

Raggruppamento:

Le specie invasive conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell'ambiente vanno di norma attribuite al gruppo 3. L‘OEDA vieta l’utilizzazione di questi organismi nell’ambiente.

Classificazione:

Se questi organismi non sono presenti in Svizzera, la loro utilizzazione per motivi di ricerca deve essere attribuita alla classe 3. Per talune attività che implicano un rischio esiguo, come per esempio analisi o stoccaggio, può essere presa in considerazione la classe 2. Tuttavia se nell’ambito dell’attività non è possibile escludere una moltiplicazione o diffusione

dell’organismo, l’utilizzazione deve essere sempre attribuita alla classe 3 (per es. crassula helmsii o elodea nuttalli.

L’utilizzazione di specie che sono già ampiamente diffuse in Svizzera ma che causano danni economici e problemi alla salute dell’uomo e degli animali e che sono combattute d’ufficio deve essere attribuita alla classe 2. Poiché sono già presenti nell’ambiente, la classe 3 non è più giustificata anche se possono causare gravi danni. L’utilizzazione deve comunque essere orientata alla prudenza adottando le misure di sicurezza necessarie al fine di evitare

un‘ulteriore diffusione (per es. reynoutria).

36/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482