Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
per le autorità e le aziende dovrà essere redatto un elenco dei metodi noti che possono essere contemplati dall’allegato 2.2. cifra 2.1. capoverso 1 lettera b.
Finora gli studi medici non sono stati inclusi nella prassi esecutiva. Questo è contrario al mandato legislativo (art. 29b LPAmb) che impone che l'utilizzazione di organismi patogeni sia disciplinata indipendentemente dal luogo di esecuzione. Contemporaneamente va ricordato che la maggior parte delle attività degli studi medici deve essere considerata esposizione e non utilizzazione. Le attività che rappresentano una vera e propria utilizzazione vengono spesso eseguite in una forma che ne consente l’attribuzione alla classe 1. Per queste attività il medico con la propria formazione può assumere la funzione del BSO senza ulteriori condizioni. Le sue conoscenze tecniche sono sufficienti anche per gli aspetti legati alla sicurezza delle attività svolte nel suo studio. L’autoclave può essere tralasciata senza autorizzazione se il materiale infettivo può essere eliminato in un altro luogo e in sicurezza. Il piano di sicurezza per uno studio medico può essere molto breve poiché devono essere coordinate e istruite soltanto poche persone e le attività sono standardizzate. In caso di necessità l‘UFST e l’UFAM possono predisporre un piano di sicurezza generale di questo genere. Le altre misure di sicurezza sono coperte attraverso la protezione dei lavoratori. Questo significa che anche una modifica formale della prassi esecutiva non ha ripercussioni sostanziali sugli studi medici. Essa corrisponde tuttavia ad una corretta interpretazione e applicazione delle basi legislative (art. 29b LPAmb), impedisce che un’attività nonostante il rischio esiguo debba essere attribuita alla classe 2 (poiché le attività diagnostiche vengono di norma attribuite a questa classe) ed incrementa la certezza del diritto. Se diversi studi medici gestiscono un laboratorio comune che può eseguire indagini analitiche più complesse e che rappresenta un’attività della classe 2, devono essere rispettati gli obblighi corrispondenti. Questo aspetto tuttavia era già disciplinato in questo modo.
Analogamente le disposizioni di cui alla lettera b devono valere anche per la prova di altri organismi, es. organismi patogeni per animali o piante. Va comunque osservato che, se a partire dal materiale campione si evidenzia il rischio di un’ulteriore diffusione nell’ambiente di un organismo del gruppo 2, l’attività deve essere attribuita alla classe 2. Questo può ad esempio dipendere dal volume del campione e dal tipo di contaminazione (es. rischio di diffusione di spore).
Soluzione alternativa (non contenuta nell’avamprogetto OIConf):
Come alternativa all’attribuzione delle attività con kit di test alla classe 1, si potrebbe introdurre una doppia deroga per l’utilizzo di questi kit: l'utilizzazione di questi kit diagnostici sarebbe classificata di norma come attività della classe 2 (cfr. precedente cifra 1 capoverso 4), ma sarebbe esclusa dall’obbligo di notifica. Poiché proprio per queste attività è spesso possibile tralasciare il banco di lavoro di sicurezza necessario per le attività della classe 2, per ridurre effettivamente gli oneri amministrativi, si dovrebbe introdurre anche una deroga all’articolo 11 capoverso 3 lettera 3, ovvero all’obbligo di autorizzazione da parte dell’ufficio federale competente per l’omissione di misure di sicurezza o del banco di lavoro di sicurezza.
35/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482