Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 10 pagine

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4.3 Organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere

Le quattro organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere che hanno preso posizione – ProNatura, WWF, ASPAN e ATA – approvano gli emendamenti.

ProNatura, il WWF e l’ATA plaudono lo sforzo fatto per migliorare I’informazione e la consultazione tra i Paesi per i progetti che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante sull’ambiente. Queste organizzazioni rilevano tuttavia una mancanza di chiarezza e d’informazione nella decisione III/7 e nel rapporto esplicativo, che considerano troppo succinto nel suo contenuto. In particolare, il rapporto non fornisce alcuna giustificazione in merito all’inserimento dei nuovi articoli. Esse deplorano inoltre che non sia prevista alcuna disposizione vincolante in materia di risoluzione delle controversie nel settore dell’ambiente a livello internazionale.

4.4 Istituzioni e commissioni federali e cantonali

La DCPA e l’UCS approvano gli emendamenti e la NAGRA ha espressamente rinunciato a una presa di posizione.

4.5 Partiti

I Verdi approvano gli emendamenti e si associano al parere di ProNatura.

5 Valutazione dettagliata del progetto

5.1 Art. 2 Disposizioni generali

All’articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita: «11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione

dell’impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità adeguate.»

L’emendamento dell’articolo 2 ha suscitato numerosi commenti. Da un lato, l’emendamento è approvato dal Canton BS e dall’UCS, anche se potrebbe generare ritardi. Dall’altro, esso è criticato da altre organizzazioni e associazioni consultate.

Il Canton BL richiama l’attenzione sul fatto che la procedura di cui all’articolo 8 OEIA4 (indagine preliminare e capitolato d’oneri) corrisponde a quella menzionata all’articolo 2 paragrafo 11 della Convenzione. Inoltre, la Parte colpita sarà coinvolta sin dalla procedura d’indagine preliminare, contrariamente alla prassi in vigore finora. Per i Cantoni, ne deriveranno quindi costi supplementari di coordinamento per i progetti con un impatto sull’ambiente transfrontaliero. Il Cantone auspicherebbe pertanto delle precisazioni in merito nel rapporto esplicativo.

costruzionesvizzera ritiene che detto emendamento limiterà in futuro il margine di manovra dei progetti soggetti alla Convenzione e allungherà la procedura di EIA nel contesto transfrontaliero. L’USAM e l’AES rilevano che la nuova disposizione comporterà l’elaborazione di documenti supplementari, rendendo così la procedura più costosa e più lunga.

Secondo la SSIC, per definire il contenuto del rapporto d’impatto sull’ambiente in collaborazione con la Parte colpita, non è necessaria una procedura supplementare.

Infine, ProNatura, il WWF, l’ATA e l’USS considerano superfluo questo paragrafo dal momento che la partecipazione della Parte colpita è già prevista all’articolo 5 in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 della Convenzione.

5.2 Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale

All’articolo 8, dopo Convenzione inserire «e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti». 4 Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, RS 814.011 6/10 056/2005-02379/26/12/03/17/07/13/01/K183-1805