Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 10 pagine

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Secondo ProNatura, il WWF, l’ATA, I Verdi e l’USS, questo complemento redazionale non apporta diritti supplementari e un protocollo aggiuntivo non favorisce un’applicazione unitaria della Convenzione: l’articolo 2 paragrafo 8, 9, 10 e l’appendice VI paragrafo 1 della Convenzione permettono già alle parti di formulare riserve.

5.3 Art. 11 Riunione delle Parti

All’articolo 11, sostituire il paragrafo 2 lettera c) con un nuovo testo che recita: «c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l’esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;»

Alla fine dell’articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano: «g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione; h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all’applicazione della presente Convenzione.»

La SSIC ritiene che non siano necessari nuovi organi sussidiari per applicare la Convenzione.

L’USAM teme che questo emendamento comporti un incremento dei compiti amministrativi, e che la Svizzera debba applicare misure senza poter partecipare ai processi decisionali. Ritiene inoltre che la creazione di comitati di esperti non migliora i processi decisionali.

costruzionesvizzera teme che l’adozione di protocolli estenda troppo il campo d’applicazione della Convenzione. Il Centre patronal ricorda anche che nel dicembre 2009 il Consiglio nazionale ha respinto i nove protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi.

Infine, ProNatura, il WWF, l’ATA e l’USS ritengono che la versione attuale dell’articolo 11 autorizzi già gli emendamenti (e i protocolli) e la creazione di organi sussidiari e che, di conseguenza, questo articolo non richieda modifiche.

5.4 Art. 14bis Esame del rispetto delle disposizioni

Dopo l’articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita: «Art. 14bis Esame del rispetto delle disposizioni, 1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all’assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L’esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi. 2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

La SSIC ritiene che non sia necessario elaborare un rapporto sull’esame del rispetto delle disposizioni della Convenzione da sottoporre alla Riunione delle Parti. L’USAM e costruzionesvizzera temono inoltre che l’articolo 14bis comporti un incremento dei compiti amministrativi e dei costi associati, a danno delle imprese.

5.5 Appendice I Lista delle attività

Sostituire l’appendice I della Convenzione con l’appendice della presente decisione.

Vari Cantoni (ZU, NW, GL, SG, AR, SO) e la DCPA accolgono favorevolmente il fatto che non tutte le attività siano determinate con esattezza, ad esempio con un valore soglia, ma che si lasci un margine di apprezzamento (p. es. l’attività 14 «Grandi cave»). Sarà così possibile decidere di volta in volta se un progetto rientra nel campo d’applicazione della Convenzione o meno.

Il Canton BE approva in particolare l’inserimento dell’attività 2b, ossia lo smantellamento o il declassamento di centrali nucleari e altri reattori nucleari. Dal canto suo, l’ASPAN accoglie favorevolmente in particolare l’integrazione della costruzione di nuove strade a quattro o più corsie, degli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani, della costruzione di linee ad alta tensione e degli impianti eolici (attività 7b, 10b, 21 e 22).

Il Canton TG ritiene che per la Svizzera e gli Stati ad essa limitrofi non sia necessario

nell’appendice I gli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani, gli impianti di trattamento delle acque di scarico e gli impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini (attività 10b,

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