OMVet
Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 3 pagine
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Disegno dell’17 novembre 2009
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti veterinari è modificata come segue:
Art. 15 Disposizioni speciali per animali della specie equina
1Un animale della famiglia zoologica degli Equidi è considerato, dalla nascita, un animale da reddito.
2Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato come un animale domestico. Questo scopo d’utilizzo non può più essere modificato.
3Lo scopo d’utilizzo va iscritto nella banca dati sul traffico di animali e nel passaporto per equide di cui all’articolo 15c dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie.
4Se le indicazioni nel passaporto per equide divergono da quelle nella banca dati sul traffico di animali prevalgono le indicazioni della banca dati sul traffico di animali.
Art. 23 cpv. 3
3Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certificato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie (OFE) e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la banca dati sul traffico di animali.
1 RS 812.212.27
2RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).
3RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).
4 RS 916.404
2010–......