OEm-BDTA
Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 4 pagine
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Disegno dell’17 novembre 2009
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificata come segue:
Modifica di un’espressione
All’articolo 1 lettere a–d "riscossi da" è sostituito con "riscossi presso".
Art. 1 Titolo e lett. e-h (nuovo)
Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti:
a. riscossi presso i detentori di animali secondo i numeri 1-5 lettera c, nonché 6-7 dell’allegato;
c. riscossi presso terzi secondo i numeri 5a-5ce 8 dell’allegato;
e. riscossi presso i proprietari di animali secondo i numeri 6–7 dell’allegato;
f. riscossi presso i servizi preposti al rilascio del passaporto di cui all’articolo 15c capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE);
g. riscossi presso le persone che identificano gli equidi ai sensi dell’articolo 15a OFE e li riconoscono ai sensi dell’articolo 15b OFE;
h. riscossi presso gli incaricati ai sensi dell’articolo 9a dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la banca dati sul traffico di animali.
1 RS 916.404.2
2 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).
3 RS 916.404 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255). 2007–......