OEm-BDTA

Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 4 pagine

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Disegno dell’17 novembre 2009

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificata come segue:

Modifica di un’espressione

All’articolo 1 lettere a–d "riscossi da" è sostituito con "riscossi presso".

Art. 1 Titolo e lett. e-h (nuovo)

Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti:

a. riscossi presso i detentori di animali secondo i numeri 1-5 lettera c, nonché 6-7 dell’allegato;

c. riscossi presso terzi secondo i numeri 5a-5ce 8 dell’allegato;

e. riscossi presso i proprietari di animali secondo i numeri 6–7 dell’allegato;

f. riscossi presso i servizi preposti al rilascio del passaporto di cui all’articolo 15c capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE);

g. riscossi presso le persone che identificano gli equidi ai sensi dell’articolo 15a OFE e li riconoscono ai sensi dell’articolo 15b OFE;

h. riscossi presso gli incaricati ai sensi dell’articolo 9a dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la banca dati sul traffico di animali.

1 RS 916.404.2

2 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).

3 RS 916.404 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255). 2007–......