Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/143: Immissione di sostanze organiche in tracce nelle acque - Modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) · 8 pagine
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1.2.3. Garanzia del corretto esercizio dei nuovi processi di depurazione
Il corretto esercizio dei nuovi processi di depurazione viene garantito introducendo altre esigenze indirette. Ciò richiede un adattamento delle esigenze relative alle sostanze totali non disciolte (allegato 3.1 cifra 2 n. 1 OPAc) e al parametro ammonio-N (somma di NH4-N e NH3- N, allegato 3.1 cifra 2 n. 5 OPAc) per gli IDA interessati dalle esigenze generali relative alle sostanze organiche presenti in tracce conformemente all’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 (nuova) OPAc. L'adozione di queste disposizioni obbligherà gli IDA più vecchi a provvedere ai rispettivi adeguamenti e ciò accelererà il loro rinnovo naturale.
Nell'allegato 3.1 cifra 2 numero 2 OPAc, il completamento delle esigenze generali con il nuovo parametro "richiesta chimica di ossigeno" (COD) e con una limitazione delle esigenze per la "richiesta biochimica di ossigeno" (BOD5), allegato 3.1 cifra 2 n. 9 (nuova), consente di effettuare il necessario adeguamento formale.
1.3. Compatibilità con il diritto europeo
La modifica proposta dell'ordinanza è compatibile con gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera e con il diritto europeo.
La direttiva quadro sulle acque del 23 ottobre 2000 dell’Unione europea incita i Paesi membri dell'UE ad attuare programmi volti ad assicurare un buono stato chimico ed ecologico delle acque nel quadro di una gestione del bacino imbrifero, tenendo conto dei vari interessi di tutela e di utilizzo delle acque nonché della protezione contro le piene.
La valutazione dello stato chimico viene effettuata sulla base di 33 sostanze e gruppi di sostanze attualmente prioritari, definiti dalla politica comunitaria in materia di acque. Quest'ultima mira a sopprimere o ridurre progressivamente le emissioni, le immissioni e le perdite di queste sostanze nell'intera UE. In Svizzera la loro utilizzazione è già vietata, limitata o soggetta a direttive sulle emissioni e non costituisce più alcun problema per la qualità delle acque. Per la regolazione di singole sostanze pericolose sono sufficienti le disposizioni di legge già in vigore in Svizzera (ORRPChim, RS 814.81; OPChim, RS 813.11; OPF RS 916.161; OBioc RS 813.12).
Per valutare lo stato ecologico delle acque superficiali, oltre ad altri fattori si tiene conto di inquinanti specifici che vengono definiti per ogni bacino fluviale. Sia queste sostanze che i requisiti relativi alla qualità delle acque per le singole sostanze espressi in valori numerici, sono determinati dagli Stati membri dell’UE. La modifica proposta dell'ordinanza consentirà ora una valutazione della qualità delle acque in Svizzera paragonabile a quella della valutazione dello stato ecologico nell'ambito della direttiva quadro sulle acque dell’UE. A questo riguardo, nel quadro di commissioni internazionali che si occupano di acque transfrontaliere e di protezione delle acque, la Svizzera collabora con diversi Stati membri dell’UE .
In diversi Paesi europei si stanno elaborando soluzioni tecniche per l’attuazione di misure concrete di riduzione delle immissioni di microinquinanti dalle acque di scarico urbane. I requisiti tecnici proposti in merito all’efficacia di depurazione per sostanze organiche in tracce sono dello stesso ordine di grandezza come quelli proposti per la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque.