Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

- 8 -

4.2 Allegato 1

L’allegato 1 disciplina la composizione dettagliata e il calcolo dei punti di impatto ambientale (PIA). Le prescrizioni dell’allegato 1 sono state oggetto di varie proposte di modifica, riguardanti sia dettagli tecnici che questioni di principio. Vari Cantoni chiedono di includere nel calcolo dei PIA anche l’apporto energetico e l’impatto ambientale della produzione e del riciclaggio dei veicoli – non appena disponibili. Alcuni Cantoni chiedono inoltre di formulare una definizione orientata alle emissioni e indipendente dal sistema per distinguere i sistemi di filtri antiparticolato al posto dell’espressione “filtro antiparticolato regolato”, non chiara.

Le associazioni automobilistiche nonché alcune altre associazioni economiche e singoli Cantoni si chiedono in che misura il sistema relativamente oneroso dei PIA avrà ancora senso dopo l’introduzione della norma Euro 5. L’inclusione delle emissioni foniche è inoltre considerata inadeguata: per le emissioni foniche assumono più rilievo i pneumatici e la struttura della carreggiata rispetto al valore dell’esame del tipo per il rumore del motore.

In molti pareri si deplora che i dettagli del calcolo dei PIA non sono trasparenti né comprensibili neanche per gli specialisti. Le ipotesi e le delimitazioni alla base dei calcoli vanno stabilite solo dopo ampie ricerche. Da più parti si contesta inoltre il fatto che il calcolo dei PIA per la produzione dei vari carburanti non si riferisce alle stesse unità e i dati non sono quindi paragonabili. È inoltre segnalata l’assenza delle basi di calcolo per i veicoli a bioetanolo e a GPL. Sia e’mobile che swisselectric rifiutano il valore PIA per la produzione di un chilowattora di energia elettrica, poiché è troppo alto.

L’ATA fa notare che la proposta di tener conto del carburante più vantaggioso dal profilo ecologico per i veicoli bivalenti è discutibile. Non è chiaro il carburante che utilizzerà effettivamente il proprietario del veicolo.

4.3 Allegato 2

Nell’allegato 2 è stabilita la procedura per il calcolo delle emissioni di CO2 e del consumo energetico. Vari Cantoni criticano l’introduzione del benzina equivalente. L’adozione di un valore di consumo "normalizzato" per poter confrontare i carburanti è tecnicamente corretta, ma può creare confusione tra i consumatori e presuppone un lavoro d’informazione.

L’associazione dell’industria del gas approva il fatto che si tenga conto della quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas naturale, ma critica il valore prescritto poiché la quota di biogas del gas naturale è nettamente superiore al 10 per cento del volume e chiede adeguamenti corrispondenti. Suggerisce inoltre di rivedere il calcolo del benzina equivalente per il gas naturale.

Swisselectric critica il fatto che è unilaterale basarsi sul mix di consumo svizzero per determinare le emissioni di CO2 della produzione di energia elettrica. Inoltre, la quantità di CO2 stabilita per la produzione dell’energia elettrica svizzera e il valore dell’energia equivalente per l’energia primaria di un veicolo elettrico sono troppo alti. Questa opinione è condivisa anche da e’mobile e dal Centre patronal. Per swisselectric, inoltre, la valutazione dell’energia nucleare secondo il metodo della scarsità ecologica impiegato per calcolare i PIA è in contraddizione con la posizione ufficiale del Consiglio federale.

I385-3113