Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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ghe. L’Unione Svizzera dei Contadini, l’Economia forestale Svizzera e l’Aero-Club Svizzero chiedono che i voli di lavoro destinati a un’impresa agricola o quelli a scopo agricolo o forestale siano autorizzati nelle zone protette di cui all’articolo 23. Il regime delle autorizzazioni eccezionali è da essi considerato complesso e delicato, visto che potrebbe creare una dipendenza degli agricoltori dalle imprese di trasporto con elicotteri. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e l’Aero-Club Svizzero chiedono di inserire un nuovo capoverso (cpv. 4) secondo cui i voli effettuati nell’ambito di lavori di costruzione devono essere esclusi dalle restrizioni previste all’articolo 23. Essi sostengono che tali voli sono spesso urgenti e che la procedura di rilascio dell’autorizzazione è eccessivamente complicata; inoltre vi sarebbe il rischio che un’impresa di trasporti con elicotteri possa occupare una posizione di monopolio. Tre associazioni dell’industria chiedono che l’articolo 32 sia cancellato senza essere sostituito, dato che quest’ultimo limiterebbe la sovranità dei Cantoni e dei Comuni e nuocerebbe all’economia. Di conseguenza, dovrebbe essere stralciato anche l’articolo 23.
Art. 32 cpv. 1 (condizione per il rilascio dell’autorizzazione eccezionale)
L’Aero-Club Svizzero chiede di riformulare il capoverso 1, rendendolo meno restrittivo. Secondo questa associazione, le autorizzazioni eccezionali devono poter essere rilasciate quando «l’impiego di aeromobili permette di conseguire nel modo più efficace» lo scopo di lavoro. Il Cantone del Vallese, Aqua Nostra e cinque rappresentanti dell’industria chiedono di eliminare la consultazione dell’UFAM e dell’ARE nel processo di valutazione delle domande di autorizzazione eccezionale. Un’associazione economica chiede che nel capoverso 1 venga garantito il sorvolo delle zone protette.
Art. 32 cpv. 2 (documentazione da allegare alla domanda)
Il Cantone di Zurigo chiede di specificare cosa si intende per «interessi preponderanti».
Art. 32 cpv. 3 (beneficiario dell’autorizzazione, contenuti dell’autorizzazione eccezionale)
Il Cantone Ticino chiede che venga prelevata una tassa minima di 100.- CHF per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per gli atterraggi esterni in zone protette nell’ambito di lavori di salvaguardia sugli oggetti da proteggere. Il Cantone del Vallese chiede che le autorizzazioni debbano essere comunicate anche all’autorità cantonale.
Art. 33 Atterraggi esterni in zone residenziali
Il Cantone di Argovia chiede di limitare nelle zone residenziali gli atterraggi esterni al trasporto di materiale. Il Cantone Ticino chiede di inserire nell’articolo 33 possibilità d’intervento concrete per i Comuni. Sostanzialmente, auspica che ai Comuni non vengano attribuiti poteri eccessivi, per evitare che certe imprese di trasporto con elicotteri siano avvantaggiate e altre penalizzate.
Art. 33 cpv. 1 (comunicazione del programma dei voli all’autorità competente)
Il Cantone di Ginevra chiede di introdurre un termine per l’inoltro del programma dei voli all’autorità competente: per operazioni semplici un termine di una settimana, per operazioni complesse un termine di 30 giorni. Il Cantone di Zurigo chiede requisiti minimi per il programma dei voli (piano di volo, rotte, numero di voli),mentre il Cantone di Berna chiede che il programma dei voli venga consegnato al Comune anziché all’autorità cantonale competente. Sette rappresentanti dell’industria auspicano che non sia il comandante, bensì l’impresa di
Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)