Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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Art. 36 lett. h (restrizioni nelle zone protette)
L‘Aero-Club Svizzero e l’Associazione Svizzera di Elicotteri chiedono lo stralcio della lettera h ritenendo che le zone protette debbano essere incluse nell’istruzione. Pertanto, le suddette associazioni chiedono che siano inserite soltanto raccomandazioni.
Art. 37 Deroghe e autorizzazioni eccezionali
Art. 37 cpv. 1 (deroghe nell’ambito di voli d’istruzione destinati a organizzazioni di salvataggio o di polizia)
Sei rappresentanti dell’industria e Aqua Nostra chiedono che siano ammissibili deroghe all’articolo 36 nei casi in cui l’istruzione sia inutilmente ostacolata. Secondo loro, le restrizioni temporali sono eccessive e i voli d’allenamento necessari nei centri abitati.
Art. 37 cpv. 2 (atterraggi esterni oltre 2000 m di altitudine)
L’Aero-Club Svizzero chiede una riformulazione del capoverso in modo tale da consentire, senza restrizioni, i voli d’istruzione a più di 2000 m di altitudine. Secondo questa associazione, la responsabilità deve essere trasferita all’istruttore di volo che è in grado di valutare la reale situazione e ha ricevuto l’istruzione a tal fine. Sei rappresentanti dell’industria e Aqua Nostra chiedono che le zone citate nel capoverso 2 siano designate dall’UFAC e non dal DATEC, dato che l’organo che dispone delle necessarie competenze è l’UFAC.
Art. 37 cpv. 4 (deroghe durante i voli nell’ambito di un esame)
L’Associazione Svizzera di Elicotteri chiede che gli esami relativi agli atterraggi in montagna abbiano luogo esclusivamente sulle aree d’atterraggio in montagna, se durante i voli
d’allenamento sono state usate esclusivamente tali aree.
Art. 37 cpv. 5 (atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione occasionali)
Il Cantone di Argovia chiede di completare il rimando all’articolo 7, precisando che le deroghe sono ammesse soltanto per gli aeromobili di cui all’articolo 7 lettere a e b.
La Stazione ornitologica svizzera chiede di stralciare il capoverso 5, ritenendo che causi inutili inconvenienti. Il Cantone Ticino si chiede se il margine di manovra previsto nei capoversi 4 e 5 sia giustificato, visto che le attività possono essere programmate per tempo e quindi ottenere il rilascio di un’autorizzazione.
Art. 37 nuovo cpv. 6
Il Cantone di Svitto, cinque associazioni ambientaliste, la Stazione ornitologica svizzera e il CAS chiedono di aggiungere, ai fini di una maggiore trasparenza, un nuovo capoverso 6 che preveda la pubblicazione obbligatoria sulla pagina Internet dell’UFAC delle autorizzazioni eccezionali rilasciate secondo l’articolo 37.
Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)