Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine

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zione nei confronti di queste aree. Inoltre, secondo l’Aero-Club Svizzero l’uso del termine «zone palustri» è inflazionato. Il Centre Patronal, Economiesuisse e sette rappresentanti dell’industria chiedono anch’essi lo stralcio della lettera i, poiché questa disposizione comporta una concentrazione del rumore anziché una sua ripartizione e gli abitanti di queste zone sarebbero trattati in modo iniquo. Il Cantone di Neuchâtel chiede l’inserimento dei siti IFP e dei prati secchi nella lett. i, se questi non sono già stati ripresi nell’articolo 23.

4.8.5. Voli d’istruzione

Art. 35 Definizione e campo d’applicazione

Art. 35 cpv. 1 lett. b (presupposti per i voli d’allenamento)

L’Associazione Svizzera di Elicotteri chiede che tutti i voli d’allenamento, anche quelli in assenza di una persona abilitata all’istruzione, siano considerati come voli d’istruzione. Ritiene che ciò sia un modo per contribuire alla sicurezza dell’aviazione.

Art. 36 Restrizioni

Art. 36 Bst. a (limite d’altitudine)

Il Cantone dei Grigioni e Aerosuisse chiedono d’innalzare il limite d’altitudine per i voli d’istruzione a 2500 m, poiché spesso il bosco si estende fino a 2 000 m di altitudine e pertanto occorre prevedere la possibilità di atterrare ad altitudini più elevate. Quattro rappresentanti dell’industria chiedono di stralciare del tutto la lettera a, altrimenti determinati corsi

d’istruzione non potrebbero più essere impartiti (HCSO, Human Cargo Sling Operations;

HHO, Helicopter Hoist Operations).

Art 36 lett. c e d (restrizioni temporali, restrizioni di domenica e nei giorni festivi)

Il Centre Patronal, Economiesuisse, Aqua Nostra e nove rappresentanti dell’industria chiedono lo stralcio delle lettere c e d, ritenendo che le disposizioni non siano più al passo coi tempi, prolunghino e rincarino inutilmente l’istruzione e che non sussistano ragioni di ordine oggettivo per il loro mantenimento. Inoltre, sono del parere che, ai fini dell’istruzione, gli allievi pilota hanno generalmente a disposizione soltanto i fine settimana e le pause di mezzogiorno e che pertanto questo tempo deve poter essere utilizzato in modo efficiente. Infine, essi sostengono che le scuole di volo svizzere verrebbero penalizzate rispetto a quelle all’estero. Heliswiss chiede che almeno un movimento sia autorizzato nella pausa pranzo.

Art. 36 lett. e (restrizioni nei pressi degli aerodromi)

Tre rappresentanti dell’industria chiedono che per gli atterraggi esterni nei pressi degli aerodromi si applichino le direttive del servizio di sicurezza aerea.

Art. 36 lett. g (restrizioni relative al trasporto di passeggeri)

Il gruppo di lavoro atterraggi esterni chiede che il divieto di trasporto di passeggeri valga soltanto in caso di voli a scopo turistico o sportivo e che i trasporti nell’ambito di un lavoro (ad esempio personale degli impianti a fune) restino però possibili. Quattro rappresentanti dell’industria chiedono lo stralcio della lettera g, essendo questo punto già disciplinato dal regolamento concernente le licenze del personale aeronavigante RPA (dal 2009 ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante).

Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)