Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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trasporto, a presentare il programma dei voli. Il Cantone di Svitto e tre rappresentanti
dell’industria non ritengono giustificato l’inoltro del programma dei voli per singoli atterraggi dato che spesso questi non sono pianificabili. Per questo motivo, ritengono che singoli atterraggi, esterni debbano essere possibili senza che sia necessario presentare il programma dei voli. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l’Aero-Club Svizzero e il gruppo di lavoro ordinanza sugli atterraggi esterni ritengono più opportuna una semplice comunicazione all’autorità, anziché l’invio del programma dei voli.
Art. 33 cpv. 2 (prescrizioni dell’autorità cantonale competente)
Il Cantone di Ginevra intende estendere la competenza dei Comuni a tutti i tipi di scopo di volo e anche ai sorvoli e chiede che le competenze cantonali e comunali debbano prevedere la possibilità di restringere gli atterraggi esterni e i sorvoli. Il Cantone di Zurigo chiede che il ventaglio di restrizioni venga inserito nel capoverso 2 come figura nel rapporto esplicativo. L’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei comuni svizzeri chiedono che alle città e ai Comuni siano riconosciute maggiori competenze e che, anche in futuro, possano decidere autonomamente quanti atterraggi esterni ammettere sul loro territorio. Helvetia Nostra chiede che ogni atterraggio esterno in un centro abitato sia subordinato a un’autorizzazione cantonale o comunale, che tenga conto di disposizioni stagionali, temporali e geografiche a garanzia della sicurezza aerea e la protezione dell’ambiente. Il gruppo di lavoro ordinanza sugli atterraggi esterni e l’Associazione Svizzera di Elicotteri chiedono lo stralcio del capoverso 2, reputando che la fattispecie sia già disciplinata dalle prescrizioni comunali in materia di rumore. Secondo loro, i Comuni non dovrebbero essere spinti a emanare ulteriori prescrizioni.
Art. 33 nuovo cpv. 3
Helvetia Nostra chiede l’inserimento di un nuovo capoverso (cpv. 3) che obblighi le autorità cantonali e comunali ad informare, in modo adeguato, la popolazione interessata sui prossimi atterraggi esterni.
4.8.4. Voli non commerciali
Art. 34 (restrizioni per i voli non commerciali)
Heliswiss chiede di completare l’articolo 34 con la deroga prevista all’articolo 31 capoverso 2 (eccezioni per atterraggi esterni nei pressi di un aerodromo) e ritiene che la differenziazione degli atterraggi esterni in base allo scopo di volo non sia opportuna.
Art. 34 lett. a (limite d’altitudine)
L’Aero-Club Svizzero e Aerosuisse chiedono una regolamentazione meno restrittiva. Secondo queste associazioni, il divieto non dovrebbe valere se si dispone di un’autorizzazione d’atterraggio unica nell’ambito di una manifestazione aeronautica o se si tratta di voli di approvvigionamento privati. Il gruppo di lavoro ordinanza sugli atterraggi esterni e
l’Associazione Svizzera di Elicotteri chiedono che i voli non commerciali a scopo di allenamento siano ammessi almeno fino a 2000 m di altitudine.
Art. 34 lett. b (restrizioni nelle zone residenziali)
L’Associazione Svizzera di Elicotteri chiede che gli elicotteri privati di proprietà di gruppi industriali (corporate flight) siano autorizzati ad atterrare nelle zone industriali.
Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)