Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
Le misure proposte
Il Consiglio federale condivide però la valutazione che l’attività della Confederazione nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù vada migliorata ed ampliata e che questo possa contribuire alla protezione, alla promozione e all’integrazione di tutti i fanciulli e giovani nella nostra società. Allo scopo propone i seguenti provvedimenti: da un lato, gli attuali compiti della Confederazione in materia di protezione e diritti del fanciullo, ai sensi dell’articolo 386 CP, dovranno essere precisati e disciplinati in un’ordinanza del Consiglio federale. Dall’altro, una revisione totale della LAG provvederà a colmare le lacune esistenti nel campo della promozione e della partecipazione. La revisione totale comprenderà i seguenti punti fondamentali: la promozione di attività giovanili (anche innovative) aperte, l’iscrizione nella legge del sostegno della Confederazione alla Sessione dei giovani come forma di partecipazione politica e la promozione della partecipazione dei giovani di ogni estrazione sociale; il sostegno finanziario ai Cantoni nella concezione e attuazione della politica dell’infanzia e della gioventù e la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze tra i tre livelli statali e gli attori del settore. Per garantire la maggior coerenza ed efficienza possibile alla politica federale dell’infanzia e della gioventù e per migliorare il coordinamento orizzontale, il Consiglio federale propone anche una maggiore collaborazione ed un più intenso scambio di informazioni tra gli organi federali che si occupano di questioni concernenti l’infanzia e la gioventù.
1.1.5.3 Le carenze della LAG
Va detto innanzitutto che gli obiettivi perseguiti con la LAG e cioè il riconoscimento e la valorizzazione delle attività giovanili extrascolastiche come importante attività culturale e sociale e l’istituzionalizzazione della partecipazione delle associazioni giovanili e del congedo giovanile (cfr. art. 329e CO) sono stati conseguiti.21 La legge attualmente in vigore non riesce invece a rispondere adeguatamente a molte delle sfide poste dai più recenti sviluppi sociali ed economici alle attività extrascolastiche per fanciulli e giovani (cfr. capitolo 1.1.3). Stando al rapporto del Consiglio federale (cfr. capitolo 1.1.5.2), le carenze della LAG sono individuabili in particolare nei seguenti ambiti:
Eccessiva centralità delle associazioni giovanili
La LAG è orientata sulle attività e sulla promozione finanziaria delle associazioni giovanili, sebbene il dettato dell’articolo 67 capoverso 2 Cost. non includa solo le attività giovanili associative ma anche le attività aperte a tutti i fanciulli e gli adolescenti. In questo modo si sfrutta solo in misura limitata il potenziale di integrazione e prevenzione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani dal momento che, parallelamente alla diversificazione delle condizioni di vita e al cambiamento del comportamento dei giovani nel tempo libero, anche il ventaglio delle offerte di attività extrascolastiche giovanili si è considerevolmente ampliato (cfr. capitolo 1.1.2.1). E’ aumentata in particolare la domanda di attività aperte e animazione socioculturale proposte da professionisti, ma accessibili senza dover aderire ad un’associazione specifica o soddisfare prerequisiti particolari. Inoltre, anche l’attività delle associazioni di fanciulli e giovani evolve e i confini tra le attività giovanili associative e quelle aperte diventano sempre più labili.
Orientamento poco mirato degli aiuti finanziari
Per soddisfare i requisiti necessari per percepire gli aiuti finanziari ai sensi della LAG basta che il richiedente sia principalmente dedito ad attività giovanili extrascolastiche senza scopo lucrativo e che il suo campo d’azione si estenda a più d’un Cantone oppure a una regione linguistica (cfr. art. 2 e 3 LAG). La LAG consente quindi solo in misura molto limitata di subordinare gli aiuti finanziari a contenuti e strategie e rendere così efficace ed efficiente l’assegnazione dei mezzi a disposizione. Questo significa che la Confederazione ha scarsa influenza sull’orientamento tematico e sulla qualità delle attività delle istituzioni che finanzia. Soprattutto nel caso delle sovvenzioni versate alle istituzioni più piccole si pone quindi la questione fondamentale della conciliabilità con il principio costituzionale della sussidiarietà (art. 5a Cost.) nel rapporto tra Confederazione e Cantoni e con il diritto federale in materia di sussidi.
21 FF 1988 I 641, 668.