Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
La lettera a definisce il termine “attività extrascolastica”. Esso comprende l’intera offerta di attività associative e aperte con fanciulli e giovani, come pure iniziative giovanili e forme orientate sui progetti. L’aggettivo “aperto” è un termine riconosciuto nel campo del lavoro sociale per indicare una determinata forma di attività extrascolastica.41
Svolgendo attività associative, i fanciulli e i giovani si riuniscono in associazioni giovanili in seno alle quali coltivano interessi comuni e sviluppano strutture organizzative formali e informali, limitate o illimitate a livello temporale. Le attività delle associazioni giovanili sono perlopiù a titolo volontario e onorifico, talvolta con sostegno professionale.
Nelle offerte di attività aperte per fanciulli e giovani, prevalgono invece le strutture comunali e pubbliche, nonché l’accompagnamento da parte di professionisti del settore sociale. Le attività aperte, neutrali dal punto di vista politico e confessionale, sono orientate sui diversi stili, situazioni e condizioni di vita di fanciulli e giovani nella comunità. Oltre all’animazione e all’accompagnamento, esse hanno uno scopo di consulenza. All’occorrenza, i giovani devono poter contare su un aiuto competente. Per questo motivo, le offerte sono definite “facilmente accessibili” per sottolineare il fatto che possibili ostacoli (p.es. esigenze in termini di competenze individuali dei fanciulli e dei giovani partecipanti o condizioni e strutture organizzative puramente formali) vengono limitati a un minimo in modo da consentire a tutti i fanciulli e i giovani di partecipare.
Dalla definizione è chiaro che anche le attività extrascolastiche associative, non solo quelle aperte, comprendono offerte facilmente accessibili. Il concetto di “facilmente accessibili” è comunemente utilizzato in campo sociale.
In Svizzera, esiste un gran numero di forme organizzative e di lavoro, di contenuti e metodi di attività extrascolastiche di fanciulli e giovani con varie caratteristiche comuni: partecipazione facoltativa alle attività; orientamento sugli interessi e le esigenze, dunque sul mondo e sulla quotidianità di fanciulli e giovani; coinvolgimento dei partecipanti nelle decisioni, organizzazione e pianificazione delle attività; orientamento delle attività sul gruppo; processi d’apprendimento aperti dal punto di vista dei risultati.
La lettera b concerne le istituzioni responsabili private delle attività extrascolastiche. L’elenco “associazioni, organizzazioni e gruppi privati” riprende l’articolo 3 dell’attuale LAG e tiene conto del fatto che le istituzioni responsabili private sono strutturate in modo molto differente. Anche se la maggior parte delle istituzioni responsabili è organizzata nella forma giuridica dell’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile, il campo d’applicazione della legge deve continuare a estendersi42 anche ai gruppi che si riuniscono temporaneamente per un determinato scopo, per esempio la realizzazione di un unico progetto.
La lettera c, numeri 1 e 2 contiene una definizione legale del concetto di “progetti d’importanza nazionale”. L’importanza nazionale rappresenta un’importante condizione per la concessione di aiuti finanziari specifici ed è soddisfatta se un progetto che funge da modello o un progetto che incentiva la partecipazione ai sensi degli articoli 8 o 11 è realizzato a livello nazionale o di regione linguistica (numero
1) o se è comunque realizzabile in altre condizioni locali e politiche (numero 2). Con ciò si intende che anche un progetto realizzato a livello locale o regionale deve essere di interesse nazionale e al tempo stesso invitare all’emulazione. In questo modo, è chiaro che, a differenza della legislazione in vigore (art. 9 cpv. 1 LAG), il sostegno della Confederazione non si limita a progetti nazionali e internazionali.
2.3 Sezione 2: Aiuti finanziari a istituzioni responsabili private
Articolo 6 Condizioni
Nelle lettere a - c, il capoverso 1 indica le condizioni che le istituzioni responsabili private devono soddisfare per ottenere un sostegno da parte della Confederazione. Le lettere a e b corrispondono alla legge attualmente in vigore, mentre la lettera c concretizza l’obbligo costituzionale della Confederazione (art. 11 cpv. 1 Cost.) di prendere in considerazione le esigenze di protezione e promozione dello
41 Già in FF 1988 I 641, 657 segg.
42 FF 1988 I 641 670.