Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
sviluppo di fanciulli e giovani nell’applicazione della legge, segnatamente al momento di decidere in merito alla concessione di aiuti finanziari a istituzioni responsabili private.
Secondo le lettere a e b, vengono sostenute solo le istituzioni responsabili private senza scopo lucrativo attive prevalentemente nelle attività extrascolastiche. La seconda metà della frase nella lettera a regola espressamente, in sintonia con il principio di legalità e a favore di una maggiore sicurezza giuridica, l’attuale prassi secondo la quale anche le organizzazioni di adulti che svolgono programmi nel campo delle attività extrascolastiche coinvolgendo fanciulli e giovani vengono riconosciute come istituzioni responsabili private secondo la LAG.43 Tra queste, troviamo i gruppi giovanili in seno ai sindacati, le associazioni del personale e le organizzazioni tematiche, per esempio per la protezione della natura.
La lettera c sottolinea che il sostegno della Confederazione è concesso soltanto alle istituzioni responsabili private le cui attività e offerte tengono conto delle esigenze di protezione e promozione dello sviluppo di fanciulli e giovani. Il rimando all’articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale chiarisce alle istituzioni responsabili private in questione che nel quadro delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani la Confederazione è legata ai vincoli costituzionali.
In tale contesto, occorre rimandare anche all’articolo 35 della Costituzione federale, secondo il quale lo Stato, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla forma del suo operato, quindi anche nella gestione di prestazioni, deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.44. La Confederazione è perciò costituzionalmente obbligata a escludere dagli aiuti finanziari le organizzazioni e i gruppi le cui attività non sono conformi ai diritti fondamentali. Il riferimento è in particolare ad associazioni religiose o politiche estremiste, settarie e discriminanti (basate per esempio su idee razziste o sessiste). La decisione in merito all’eventuale violazione del divieto di discriminazione, dei diritti del fanciullo o della dignità umana viene presa sulla scorta del caso concreto e in base alla Costituzione federale e alle pertinenti convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, vincolanti per la Svizzera (segnatamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale dell’ONU45).
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 5 capoverso 3 della LAG in vigore. La distinzione dal settore “gioventù e sport” (cfr. anche art. 9) della legge federale per la promozione dello sport, attualmente in revisione totale, deve essere regolamentata nei dettagli nelle disposizioni d’esecuzione delle due leggi.
Articolo 7 Aiuti finanziari per la struttura d’esercizio e per le attività regolari
Alla base della concessione di aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per la struttura d’esercizio e lo svolgimento di attività regolari, ossia di regola statutarie, c’è il ragionamento secondo il quale le istituzioni responsabili private delle attività extrascolastiche operanti a livello nazionale o di regione linguistica svolgono importanti compiti di informazione e coordinamento, contribuiscono allo sviluppo specialistico e alla garanzia della qualità delle attività extrascolastiche e offrono a livello svizzero molteplici attività per fanciulli e giovani.
L’articolo 7 definisce le condizioni per la concessione di aiuti finanziari per la struttura d’esercizio e le attività regolari. Si opera una distinzione tra associazioni mantello e centri di coordinamento (cpv. 1) e singole organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica (cpv. 2).
Il capoverso 1 definisce le condizioni per la concessione di aiuti finanziari ad associazioni mantello e centri di coordinamento. I criteri da soddisfare elencati alle lettere a - c rispecchiano la prassi attuale. I centri di coordinamento si distinguono dalle associazioni mantello per il fatto che l’unione di diverse organizzazioni è volta in primo luogo al raggiungimento di un obiettivo comune, l’adesione è di regola eterogenea e le strutture organizzative sono più aperte. Uno degli obiettivi primari delle associazioni mantello è invece la tutela degli interessi delle associazioni e delle organizzazioni membro.
43 FF 1988 I 641, 670.
44 Cfr. Biaggini, BV-Kommentar, Art. 35, N 5 segg., 9 segg.
45 Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale RS 0.104.