Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

Il capoverso 2 regola le basi per la concessione di aiuti finanziari regolari a singole organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica. Oggi, ogni anno vengono sostenute circa 110 organizzazioni giovanili con un importo globale annuo. Va sottolineato che si tratta in parte di piccole organizzazioni che non soddisfano le condizioni concernenti la portata e la base di membri (cfr. capitolo 1.3.7). In futuro, la concessione di aiuti finanziari per strutture d’esercizio e attività regolari dovrà essere disciplinata da criteri chiari.

Secondo la lettera a, l’attività di una singola organizzazione deve estendersi a livello nazionale o almeno di regione linguistica. In futuro, le organizzazioni giovanili attive soltanto in singoli Cantoni saranno escluse dal sostegno della Confederazione (cfr. capitolo 1.3.8).

La lettera b chiarisce che gli aiuti finanziari regolari vanno concessi solo dopo una fase di consolidamento delle strutture e attività di un’organizzazione (3 anni).

La lettera c, numeri 1-4 presenta i principali settori d’attività delle organizzazioni per l’infanzia e giovanili.

La lettera d, numeri 1-3, infine, sancisce le condizioni minime concernenti il numero di membri, di attività di scambio o di destinatari che devono essere soddisfatte per ottenere aiuti finanziari in quanto singola organizzazione delle attività extrascolastiche. Fondamentalmente, da un’organizzazione attiva a livello nazionale o di regione linguistica si esige che le attività si estendano almeno a un’intera regione linguistica e che un numero significativo di fanciulli e giovani possa beneficiare delle offerte. Quest’ultima condizione è considerata soddisfatta se un’organizzazione conta almeno mille fanciulli e giovani come membri attivi (numero 1) o se, in quanto organizzazione nazionale di scambio di giovani, organizza almeno cento soggiorni all’estero – dall’estero alla Svizzera e dalla Svizzera all’estero – l’anno (numero 2). Nei casi in cui in base alla forma dell’organizzazione o alla natura dell’offerta non è prevista un’adesione formale (p.es. nel quadro di attività aperte per fanciulli e giovani), le attività regolari devono essere aperte a livello nazionale o di regione linguistica a tutti i fanciulli e giovani senza condizioni preliminari e, in particolare, senza adesione (numero 3).

Va sottolineato che le associazioni mantello, i centri di coordinamento e le singole organizzazioni sono chiamate non solo ad offrire attività per fanciulli e giovani, bensì anche ad assegnare funzioni di conduzione a un numero importante di giovani ai sensi della presente legge (art. 4).

Articolo 8 Aiuti finanziari per progetti d’importanza nazionale che fungono da modello o incen-

tivano la partecipazione dei giovani

Il sostegno a progetti di attività extrascolastiche è importante soprattutto nella prospettiva del rafforzamento della promozione di forme di attività aperte e innovative perseguito con la revisione totale. Oltre alle istituzioni responsabili private ai sensi dell’articolo 5, anche i Comuni in quanto istituzioni pubbliche devono ora poter ottenere aiuti finanziari specifici conformemente alle condizioni dell’articolo 8 (cfr. art. 11).

La frase introduttiva del capoverso 1 descrive la natura generale dei progetti. Si tratta di progetti limitati nel tempo, distinguibili dalle usuali attività di un’istituzione responsabile. Perché una promozione da parte della Confederazione sia giustificata, un progetto deve essere d’importanza nazionale (cfr. art. 5 per il concetto di “progetto d’importanza nazionale”).

La lettera a stabilisce che gli aiuti finanziari possono essere concessi a progetti che fungono da modello, ossia a progetti dotati di potenziale innovativo. I progetti che fungono da modello contribuiscono sensibilmente all’innovazione delle forme e dei metodi delle attività extrascolastiche.46 Affinché tale condizione sia data, deve essere garantita la trasferibilità dei risultati del progetto in un altro contesto locale e politico. Gli attori coinvolti devono di conseguenza occuparsi del necessario scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze. Fondamentalmente, dai progetti che fungono da modello ci si attende un effetto duraturo e a lungo termine.

La lettera b prevede che gli aiuti finanziari siano concessi a progetti che promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani. Il riferimento va a progetti nei quali fanciulli e giovani forni-

46 Cfr. FF 1988 I 641, 672 seg.