Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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ricerca. La Confederazione promuove l’intero spettro delle attività di ricerca: la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e l’innovazione orientata al mercato (per le definizioni cfr. commento art. 2).

Sono oggetto della nuova legge i compiti sovrani e le competenze della Confederazione in materia di promozione della ricerca e dell’innovazione (art. 64 cpv. 1 Cost.). Come quella vigente, la nuova legge disciplina in primo luogo i compiti degli organi di promozione (FNS, CTI, accademie svizzere), la ricerca dell’Amministrazione federale e, nella misura in cui è di competenza della Confederazione, la cooperazione scientifica internazionale. Per coerenza disciplina anche la garanzia della qualità e il coordinamento (art. 64 cpv. 2 Cost.) per quanto riguarda sia gli organi di promozione (e in particolare la promozione su base competitiva), sia i compiti internazionali della Confederazione nel settore della ricerca e dell’innovazione e la ricerca dell’Amministrazione federale. Per contro i provvedimenti per il coordinamento nazionale dell’insegnamento e della ricerca nel settore universitario, previsti dal disegno di legge federale sulla promozione delle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU)19 e che si fondano sull’articolo 63a e in particolare sull’articolo 64 capoverso 2 Cost., non sono oggetto del presente avamprogetto.

Capitolo 1: Disposizioni generali

In questo capitolo è introdotto un nuovo articolo che definisce i termini ricerca scientifica e innovazione (cfr. cap. 2.1.2). Inoltre sono state apportate alcune precisazioni terminologiche alla nozione di organi della ricerca ed è stato completato l’articolo sui principi. Rispetto alla LPRI, il capitolo 1 comprende tutte le disposizioni generali – e soltanto quelle – su cui si fondano le altre disposizioni della legge o che servono successivamente (art. 4) come elementi di riferimento. In linea con questa logica, la sezione 3 della LPRI «Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia» non figura più nelle disposizioni generali del nuovo capitolo 1. Nell’avamprogetto le disposizioni sul Consiglio svizzero della scienza sono state raggruppate in un capitolo separato (cfr. art. 51 e 52).

Art. 1 Scopo

L’articolo specifica gli obiettivi principali perseguiti dalla Confederazione con la presente legge in adempimento all’articolo 64 e in particolare all’articolo 64 capoverso 1 Cost. A parte qualche adeguamento formale, corrisponde all’articolo 1 LPRI. L’articolo descrive il mandato costituzionale e definisce l’oggetto principale della legge: la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione basata sulla scienza. La nozione di promozione della ricerca e dell’innovazione è intesa in senso lato e include tutti i provvedimenti organizzativi e finanziari che la Confederazione prende per favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, come pure la verifica, la divulgazione e lo sfruttamento delle conoscenze acquisite.

19 Cfr. ingresso del disegno di LASU (FF 2009 4563) e commento (pag. 3995) nel relativo messaggio (FF 2009 3925).