Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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o gli organi incaricati della ricerca universitaria (art. 5 LPRI) è impiegata la nozione di scuole universitarie ai sensi della LASU. In particolare, nella definizione dei compiti principali del FNS (art. 8 cpv. 1) e della CTI (art. 22 cpv. 1), rientrano tra i centri di ricerca universitari, oltre alle università, alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche, tutti gli altri istituti accademici secondo la LASU (p.es. l’Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID e l’Istituto di alti studi di amministrazione pubblica IDHEAP ecc.; art. 4 cpv. 2 lett. c).

- La funzione del Consiglio della scienza è formalmente limitata al campo di appli-

cazione della LPRI secondo l’articolo 64 Cost., vale a dire che il Consiglio della scienza non è più un organo consultivo della Confederazione per tutte le questione inerenti alla politica scientifica, compresa la politica educativa e universitaria, ma per tutte le questioni inerenti alla politica della ricerca e dell’innovazione che rientrano direttamente nell’ambito di competenza della Confederazione.

c) Procedura di pianificazione

- Se i provvedimenti di promozione nazionali di cui all’articolo 13 (sussidi alle strut-

ture di ricerca d’importanza nazionale) e all’articolo 14 (centri di ricerca federali) concernono i compiti di loro incombenza, devono essere dapprima sentiti la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF, oltre agli altri organi della ricerca (art. 13 cpv. 6, art. 14 cpv. 4).

- All’articolo 37 capoverso 4 è proposta una nuova disposizione materiale che

permette al Consiglio federale di prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire un’armonizzazione coerente della promozione federale della ricerca e dell’innovazione con la pianificazione universitaria autonoma, segnatamente per quanto concerne i settori particolarmente costosi secondo l’articolo 63a Cost. Con questo principio è costituito un chiaro legame tra il campo di applicazione dell’avamprogetto e la LASU, senza tuttavia che le procedure previste dalla nuova LPRI limitino l’autonomia della pianificazione universitaria secondo la LASU e senza che il coordinamento del settore universitario svizzero secondo la LASU sia o debba essere sottoposto a ulteriori disciplinamenti della nuova LPRI.

3 Commento ai singoli articoli

Titolo dell’atto normativo

Il titolo della legge è stato modificato nel quadro della revisione parziale del 25 settembre 2009 per tenere conto dell’estensione della promozione della ricerca all’innovazione. Il titolo non viene modificato in sede di revisione totale.

Ingresso

L’avamprogetto si fonda sostanzialmente sull’articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)18 che conferisce alla Confederazione il compito e la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. Sono considerati tutti i settori della

18 RS 101