Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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della seconda metà degli anni 1990. Ciò dimostra che la pianificazione si basa su un approccio complesso e superato. Dietro questo punto della revisione si celano anche ragioni di tipo materiale. In effetti, la situazione nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione è oggi talmente complessa, a causa dei molteplici aspetti in gioco, che per una commissione permanente è diventato impossibile riunire tutte le competenze tecniche necessarie. L’articolo 40 del presente avamprogetto tiene conto di questa realtà e, pur mantenendo il principio della verifica periodica della politica nazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione o di parti di essa, prevede che le commissioni di esperti incaricate di effettuare tali verifiche siano designate sulla base di una procedura flessibile e adeguata alla situazione attuale (art. 40 cpv. 1).

- La presente revisione della LPRI modifica anche il ruolo e i compiti del Consiglio

attuale (art. 51 cpv. 2). È mantenuto il Consiglio svizzero della scienza (nuova denominazione del CSST) quale «organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni riguardanti la politica della ricerca e dell’innovazione». In primo luogo, il nuovo Consiglio può essere incaricato anche in futuro, a seconda del caso, della verifica della politica di promozione della Confederazione (art. 40 cpv. 3). In secondo luogo, il mantenimento di tale Consiglio come organo consultivo del Consiglio federale è necessario per ragioni funzionali. Infatti, per evidenti ragioni di conflitto di interesse, né il FNS, né la CTI, né le accademie svizzere, tutti incaricati dal Consiglio federale e direttamente sussidiati o finanziati dalla Confederazione per l’esecuzione dei loro compiti, possono svolgere compiti superiori di consulenza e di valutazione per il Consiglio federale o per i dipartimenti direttamente competenti. Tuttavia, la nuova posizione del Consiglio, modificata sul piano materiale, esige, come contropartita, una precisazione dei suoi compiti e delle sue responsabilità (cfr. cap. 6).

2.7 Strumenti d’informazione e di controllo

2.7.1 Situazione iniziale

Gli strumenti d’informazione e di controllo previsti nella LPRI si sono dimostrati sostanzialmente efficaci, ma necessitano di essere completati e precisati ai fini della trasparenza.

2.7.2 Nuova versione (art. 45 e 46)

La revisione totale di questi articoli persegue l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle informazioni sia riguardo alle attività di promozione dei servizi competenti (art. 45), sia riguardo ai risultati dei progetti sostenuti con mezzi federali (art. 46). In questo modo, il presente avamprogetto tiene conto di una richiesta formulata dal Parlamento in occasione dell’esame preliminare della revisione parziale della legge sulla ricerca. A questo proposito, fa una distinzione necessaria tra due obblighi di informazione molto diversi dal punto di vista del loro oggetto. Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati, disciplinata all’articolo 46, rimangono invariati i principi materiali fissati nella LPRI. Secondo la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di