Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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ricerca universitari le scuole universitarie e altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi secondo il disegno di LASU. Sono considerate scuole universitarie giusta l’articolo 2 capoverso 2 del disegno di LASU le università cantonali, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. Questa definizione rende caduco l’articolo 4 capoverso 2 della LPRI, introdotto con la revisione parziale. Sono inoltre considerate centri di ricerca universitari le strutture di ricerca d’importanza nazionale sostenute dalla Confederazione; queste sono specificate all’articolo 13. Nella lettera d sono state precisate le disposizioni vigenti riguardanti l’Amministrazione federale ed è stata inserita la nozione di ricerca dell’Amministrazione federale.

Art. 5 Principi

Gli organi della ricerca fissano priorità nella pianificazione della loro attività e nell’impiego dei mezzi federali (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce i principi di base ai quali gli organi della ricerca devono attenersi quando prendono provvedimenti in favore della ricerca e dell’innovazione.

Nel capoverso 2 è stata inserita una nuova lettera a. Questa si riferisce all’articolo 3 LPRI che garantisce la libertà dell’insegnamento e della ricerca. Nell’avamprogetto è stato deciso di non menzionare più questa garanzia in un articolo separato, poiché dal 1999 figura tra i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (art. 20 «Libertà della scienza»). La libertà della scienza è stata pertanto inserita nell’articolo sui principi generali. Per contro la libertà dell’insegnamento è citata alla lettera d. Per la lettera g è stata tuttavia scelta una formulazione più generale e ampia rispetto alla LPRI. Gli organi della ricerca devono badare a un rapporto adeguato tra ricerca fondamentale, ricerca orientata all’applicazione condotta nell’interesse pubblico, nonché ricerca e sviluppo orientati all’applicazione e finalizzati allo sfruttamento economico. In questo ambito sono così tenuti ad agire in modo adeguato ai rispettivi compiti. Nuova è la lettera h: come la libertà della scienza, anche le pari opportunità sono un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione (art. 8 cpv. 3). Pertanto anche questo diritto fondamentale figura tra i principi. Un’altra novità è la lettera j che impone un comportamento eticamente responsabile nell’acquisizione e nell’applicazione delle conoscenze scientifiche. Tutte le altre disposizioni corrispondono sul piano materiale alla LPRI.

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 2 capoverso 2 LPRI. L’unica modifica è l’inserimento della nozione di contributo durevole in favore della competitività per sottolineare che la promozione dell’innovazione non deve essere impostata a breve termine (p.es. sotto forma di misure congiunturali).

Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell’innovazione

Sezione 1: Compiti della Confederazione

Art. 6

In questo articolo sono elencati in modo esaustivo i compiti della Confederazione. In base al capoverso 1 la Confederazione promuove la ricerca e l’innovazione mediante l’esercizio dei PF e del settore di PF; le altre scuole universitarie beneficiano di sussidi in base alla LASU a sostegno dell’insegnamento e della ricerca. Oltre ad accordare sussidi alle strutture di ricerca d’importanza nazionale, a costituire o gestire istituti di ricerca propri e a condurre attività di ricerca proprie (ricerca